Requisito indispensabile per l’emissione di una fattura in regime di non imponibilità è l’esistenza della dichiarazione d’intento, la cui assenza viene sanzionata con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta non addebitata, in rivalsa, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 471/1997. Tale sanzione dovrebbe essere irrogata anche nel caso in cui la dichiarazione d’intento sia stata ricevuta dal fornitore prima che avesse luogo l’operazione, ma che dal controllo telematico effettuato nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione d’intento risulti irregolare.
L’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2014 ha cambiato le regole circa l’invio dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate. A seguito della modifica operata dal decreto, l’esportatore abituale è tenuto ad inviare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento emesse. A sua volta, il fornitore dell’esportare abituale, prima di emettere la fattura, è tenuto a controllare, mediante apposito strumento presente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, l’avvenuto invio della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale.
Il fornitore, quindi, prima di emettere la fattura non imponibile, deve controllare di aver ricevuto la dichiarazione d’intento, completa della ricevuta emessa dall’Agenzia delle Entrate che attesti l’avvenuto invio telematico della dichiarazione d’intento.
In tale ambito possono verificarsi molteplici fattispecie, come ad esempio il fornitore non riceve la dichiarazione d’intento, non effettua il controllo telematico ed emette comunque una fattura in regime di non imponibilità. Tale ipotesi è prevista dall’articolo 7, comma 4-bis, del Decreto Legislativo n. 471/1997. La sanzione fissa, che va da euro 250 ad euro 2.000, viene applicata anche se si verifica una sola delle due omissioni. Al fine di evitare contestazioni, risulta consigliabile annotare tempestivamente le lettere d’intento ricevute nello specifico registro o nella sezione del registro Iva delle vendite o dei corrispettivi e stampare l’esito del controllo telematico.
Nel caso in cui, dal controllo successivo, dovesse emergere che la dichiarazione d’intento risulti irregolare o che la ricevuta telematica riporti una data successiva rispetto a quella indicata nella fattura, ci si troverebbe di fronte all’applicazione del regime di non imponibilità senza che l’operazione fosse giustificata dalla dichiarazione d’intento; in tal caso di applica la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non addebitata.
Altra ipotesi potrebbe essere data dalla ricezione e/o il riscontro telematici effettuati in ritardo, dopo l’emissione della fattura; se la dichiarazione d’intento è stata ricevuta dall’Agenzia delle Entrate in data antecedente rispetto a quella in cui è stata effettuata l’operazione, risulterebbe logica l’applicazione della sanzione fissa da euro 250 ad euro 2.000 prevista dal comma 4-bis, dell’articolo 7, del Decreto Legislativo n. 471/1997. In tale ipotesi l’unica violazione commessa è stata il mancato rispetto della successione temporale degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.