La Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 376 a 384) ha introdotto nell’ordinamento italiano la nuova fattispecie delle “società-benefit”, al fine di favorire la diffusione delle aziende che perseguano anche una o più finalità di “beneficio comune”, operando in modo responsabile e sostenibile.
Il “beneficio comune” consiste nel perseguimento di uno o più effetti positivi nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile) e dovrà essere debitamente indicato nell’oggetto sociale.
L’impresa dovrà comunque giungere ad un sostanziale bilanciamento tra l’interesse dei soci e quello di coloro ai quali viene indirizzata l’attività sociale.
Il perseguimento del beneficio comune formerà oggetto di una relazione annuale che riporterà una valutazione complessiva degli effetti generati sull’ambiente interno ed esterno.
Nel rispetto della relativa disciplina, possono diventare “società benefit”:
- le società di persone;
- le società di capitali;
- le società cooperative.
Le società esistenti possono trasformarsi in società benefit mediante modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nel Codice civile; inoltre, nell’oggetto sociale, dovranno essere precisate le finalità specifiche di beneficio comune che la società intende perseguire.
La denominazione sociale della società benefit potrà essere completata con la dicitura “società benefit” o con l’abbreviazione “SB”.
L’operato delle società benefit sarà oggetto di controllo da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; alle medesime potranno essere irrogate le sanzioni previste per “pubblicità ingannevole” e per “pratiche commerciali sleali”.
Allo stato attuale, a livello mondiale, risultano certificate come B-Corp (Benefit Corporation) circa 1.550 società, la gran parte situate nella Silicon Valley.