L’Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli del 6.11.2020 n. 535 e 536, ha chiarito che i soggetti passivi ammessi al concordato preventivo possono chiedere a rimborso i crediti erariali maturati successivamente alla domanda di ammissione alla procedura o utilizzarli in compensazione con debiti anch’essi formatisi successivamente.
Un soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo, che applica il meccanismo dello split payment, può ottenere il rimborso dell’IVA in via prioritaria ai sensi dell’art. 38-bis co. 1 del DPR 633/72, riconosciuto, fra gli altri, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle fondazioni ed enti di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72.
Infatti, nel caso in cui l’imprenditore concordante richieda il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, non sarà opponibile la compensazione con i debiti tributari sorti antecedentemente (cfr. Cass. del 2.7.2020 n. 13467).
Ciò nonostante, non operano le condizioni di cui all’art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, che consentono di esimere l’istante dalla prestazione della garanzia, posto che, nel caso di specie, esiste comunque una condizione di rischio, che la disposizione citata tende a tutelare.
È consentita la compensazione del credito IVA maturato successivamente alla domanda di concordato preventivo, con debiti erariali che si siano anch’essi formati successivamente; al riguardo, non è di ostacolo alla compensazione la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, maturati prima della presentazione della domanda.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, sono “diversi i soggetti che vantano crediti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, a seconda che il credito sorga prima o dopo l’apertura della procedura” (Cass. del 20.3.2014 n. 6478). Inoltre, il fatto che siano preesistenti debiti erariali maturati in data antecedente all’apertura di una procedura concorsuale, non inibisce la possibile compensazione tra crediti e debiti erariali che si sono, invece, formati nel corso della procedura (circ. Agenzia delle Entrate del 11.3.2011 n. 13).
Nel caso in esame non può quindi costituire un limite alla compensazione la disciplina di cui all’art. 31 co. 1 del DL n. 78/2010, in base alla quale la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, considerato che, per le ragioni sopra esposte, debiti e crediti sarebbero riconducibili a soggetti distinti, in quanto maturati prima e dopo la domanda di concordato.