Con la risposta ad interpello del 5.11.2020 n. 531, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell’emissione di una nota di variazione in aumento da parte del cedente o prestatore e del conseguente diritto alla detrazione dell’IVA da parte del cessionario o committente.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che lo strumento della nota di variazione in aumento, ai sensi dell’art. 26 co. 1 del DPR 633/72, può essere adottato anche per regolarizzare violazioni successivamente al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Nella fattispecie, veniva applicata l’IVA su operazioni originariamente non imponibili, in quanto effettuate nei confronti di esportatori abituali, essendo venuti a conoscenza dell’utilizzo del plafond per un importo eccedente rispetto a quello contenuto nella dichiarazione d’intento. La regolarizzazione avveniva avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
In assenza di elementi di frode, in una fattispecie come quella descritta, il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA addebitata, mediante nota di variazione in aumento, da parte del cedente o prestatore.
Il termine iniziale per l’esercizio del diritto alla detrazione è da individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente.
Il termine ultimo corrisponde al termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (art. 19 co. 1 del DPR 633/72).