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Con le risposte agli interpelli del 5.10.2020 n. 438 e 439, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali anche qualora non sia stata inserita, nella fattura di acquisto, la dicitura relativa alla normativa di riferimento, a condizione che si proceda alla regolarizzazione dei documenti di spesa già emessi.

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art. 1 co. 184 – 197 della L. 160/2019, sono tenuti a conservare, ai fini dei successivi controlli, “pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194” (art. 1 co. 195 della L. 160/2019).

Tali previsioni risultano sostanzialmente equivalenti a quelle relative ad altre agevola-zioni per investimenti in beni strumentali e, in modo particolare, a quanto previsto dalla disciplina della c.d. “Nuova Sabatini” (di cui all’art. 2 co. 2 del DL 69/2013), in base alla quale veniva richiesto che sull’originale di ogni fattura concernente gli investimenti per i quali erano state ottenute le agevolazioni, l’impresa dovesse riportare, con scrittura indelebile, un’apposita dicitura. Per tale motivo, la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, fosse stata sprovvista di tale dicitura, non sarebbe stata considerata valida, determinando la “revoca della quota corrispondente di agevolazione” (art. 10 del DM 27.11.2013).

Analogamente, quindi, l’agevolazione di cui all’art. 1 co. 184 – 197 della L. 160/2019 è revocata se le fatture che attestano la spesa non riportano il riferimento richiesto dalla norma.

L’Agenzia delle Entrate propone alcune soluzioni per rimediare all’eventuale inosservanza delle disposizioni che impongono di indicare esplicitamente, all’interno della fattura, il riferimento normativo.

In relazione ai documenti emessi in formato cartaceo, il cessionario che riscontri l’assenza dell’indicazione della norma anzidetta, potrà riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”.

Qualora, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l’acquirente potrà scegliere fra due procedure alternative:

  • stampare una copia cartacea del documento, annotando, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo, e conservando la stessa ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72;
  • seguire le indicazioni presenti nelle circolari del 2.7.2018 n. 13 e del 17.6.2019 n. 14, ovvero, senza procedere alla materializzazione della fattura, predisporre un altro documento, “da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa”, che dovrebbe successivamente essere trasmesso al Sistema di Interscambio.

In ogni caso, la regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata dall’impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.