Con la risposta all’interpello del 7.9.2020 n. 316, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la questione della tassazione del reddito di lavoro dipendente derivante dalle azioni assegnate a seguito di stock option, qualora l’attività lavorativa sia stata svolta in più Stati e, al momento dell’assegnazione delle azioni, sia mutato lo Stato di residenza fiscale.
Nel caso oggetto dell’interpello, il piano di stock option riguardava un dirigente di un Gruppo multinazionale che ha svolto l’attività lavorativa sia in Italia che in Svizzera, Stato in cui quest’ultimo afferma di aver poi trasferito la propria residenza fiscale.
In base all’art. 15 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, conforme al modello OCSE, e al relativo Commentario:
- i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono di regola soggetti alla tassazione di entrambi gli Stati (tassazione concorrente);
- rientrano nella disciplina in esame anche i redditi in natura, tra cui vengono collocate le stock option;
- la potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che tali compensi in natura derivino da un’attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando l’eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto e la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d’imposta successivo, in cui il dipendente non lavora più in detto Stato.
Sulla base di tali criteri, l’Agenzia delle Entrate afferma che occorre considerare lo Stato in cui è stata svolta l’attività lavorativa nel c.d. “vesting period”, ossia nel periodo di maturazione del diritto ad esercitare le opzioni ricevute.
Se in tale periodo l’attività di lavoro dipendente è stata svolta in Italia, come nel caso di specie, il relativo reddito è fiscalmente rilevante in Italia, anche se al momento dell’assegnazione delle azioni il contribuente è fiscalmente residente in Svizzera.