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L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 13/2020, ha fornito chiarimenti circa le modalità di comunicazione dei dati delle vendite a distanza facilitate dalle piattaforme digitali.

L’art. 13 del DL 34/2019 (c.d. DL “Crescita”) stabilisce che i soggetti passivi che facilitano tramite piattaforme digitali o mezzi analoghi le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’UE devono trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati di tali operazioni, con riferimento a ciascun fornitore.

I termini e le modalità di trasmissione dei dati sono stati definiti con il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061.

L’obbligo è in vigore dall’1.5.2019 (anche se la prima comunicazione doveva essere inviata entro il 31.10.2019) e cesserà di avere applicazione dall’1.1.2021.

Al fine di chiarire l’ambito applicativo delle norme in esame, la circ. 13/2020 precisa, fra l’altro, che:

  • sono tenuti alla comunicazione i soggetti passivi residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano le vendite a distanza tramite un’interfaccia elettronica (tra i soggetti passivi non stabiliti sono inclusi sia i gestori delle piattaforme che effettuano operazioni territorialmente rilevanti in Italia, sia i gestori che non realizzano tali operazioni);
  • sono escluse dalla comunicazione, in quanto non facilitano le vendite a distanza, le piattaforme che si limitano a offrire servizi di pagamento digitale e trasferimento di denaro tramite Internet, servizi che consistono nell’aumentare la visibilità in rete di un prodotto o un marchio, nel migliorarne il ranking nei motori di ricerca o nel fornire una comparazione dei prezzi relativi a un certo bene;
  • sono esclusi dalla nozione di “fornitore” i soggetti che effettuano vendite a distanza al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (ad esempio, persone fisiche che vendono occasionalmente beni tramite piattaforme digitali);
  • tra le vendite a distanza di beni all’interno dell’UE oggetto di comunicazione rientrano le cessioni di beni per l’Italia o dall’Italia regolate dagli artt. 40 co. 3 e 4 lett. b) e 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93.

Le piattaforme sono considerate debitrici dell’IVA in relazione alle vendite di beni a distanza facilitate per le quali hanno omesso la trasmissione dei relativi dati o trasmesso i dati in modo incompleto (art. 13 co. 3 del DL 34/2019).

Viene precisato che sia la mancata quanto l’incompleta trasmissione dei dati deve essere verificata con riferimento a ciascun fornitore che si avvale della piattaforma.

Nel caso di mancata trasmissione dei dati, i soggetti passivi sono considerati debitori d’imposta a meno che dimostrino che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Ai fini probatori, può essere esibita ogni idonea documentazione che attesti il versamento dell’IVA dovuta (modello F24, documentazione bancaria, dichiarazioni fiscali, ecc.).

Nel caso di trasmissione di dati incompleti, i soggetti passivi sono considerati debitori d’imposta salvo che dimostrino di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma (provv. Agenzia delle Entrate 660061/2019, punto 3.5).

L’obbligo comunicativo impone perciò alle piattaforme di dotarsi di un adeguato sistema interno di due diligence finalizzato al controllo della qualità dei dati richiesti e alla prevenzione del rischio.

In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati la piattaforma può inviare una nuova comunicazione, integralmente sostitutiva della precedente, entro la fine del mese successivo a quello di invio della prima comunicazione.

Qualora, invece, la piattaforma non abbia comunicato i dati di cui è in possesso entro il termine previsto, non potrà regolarizzare la propria posizione effettuando l’invio entro il mese successivo alla scadenza prevista. In tal caso, infatti, l’invio della comunicazione non produce effetti ai fini dell’adempimento dell’obbligo e opera la presunzione per cui la stessa si considera debitrice dell’imposta sulle operazioni non comunicate.

Con la circ. 13/2020, l’Agenzia riconosce che, laddove per problemi tecnici e operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, fino all’1.6.2020 (data di emanazione della circolare medesima) non si applica la presunzione di cui all’art. 13 co. 3 del DL 34/2019, potendosi ritenere sussistenti le obiettive condizioni di incertezza in merito all’applicazione della normativa in commento.