I soggetti passivi in possesso dello status di esportatore abituale possono avvalersi della facoltà di estrarre beni dal deposito IVA senza pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 50-bis comma 6 del DL 331/93.
L’obbligo di consegna della dichiarazione d’intento al gestore del deposito secondo quanto precisato dalla prassi amministrativa, dovrebbe essere venuto meno a seguito delle semplificazioni introdotte dal DL 34/2019 (conv. L. 58/2019).
Con riferimento alla fattispecie in esame, la ris. Agenzia delle Entrate n. 35/2017 ha fornito diversi chiarimenti operativi; l’esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione indicando:
- i dati del gestore del deposito IVA nella sezione “Destinatario della dichiarazione”;
- l’importo dell’estrazione nella sezione “Dichiarazione” campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro”.
La lettera d’intento deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta telematica; secondo la prassi amministrativa tale documento unitamente alla ricevuta doveva essere consegnato al gestore del deposito per il riscontro dell’avvenuta presentazione telematica. Nel caso in cui l’estrazione sia effettuata senza pagamento dell’IVA da un soggetto che ha presentato al dichiarazione d’intento in assenza dei presupposti previsti dalla legge, si ricorda che al pagamento dell’imposta e della sanzione è tenuto solo chi ha estratto i beni: non sussiste la responsabilità solidale del gestore del deposito.
Le modifiche previste dal DL 34/2019 hanno inciso sulla formulazione dell’art. 1 del DL 746/83 abolendo l’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare o inviare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall’Agenzia. Le novità del DL 34/2019 sono entrate in vigore dal periodo d’imposta 2020, mentre le relative modalità operative sono state definite di recente dal provv. Agenzia delle Entrate n. 96911/2020. In particolare, tale provvedimento ha specificato che, a decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali sono rese disponibili a ciascun fornitore nel proprio “Cassetto fiscale”, al quale possono accedere anche gli intermediari già delegati dai fornitori. Nel provvedimento sono menzionati solo i fornitori degli esportatori abituali, ma non vi sono riferimenti ai gestori dei depositi IVA.
Alla luce di quanto stabilito dal DL 34/2019 dovrebbe essere inoltre venuto meno anche l’obbligo di consegna da parte dell’esportatore abituale della lettera d’intento al gestore del deposito. A tal proposito le indicazioni fornite dalla ris. 35/2017 dell’Agenzia dovrebbero ritenersi superate, in quanto riferite alla normativa previgente; sarebbe in ogni caso auspicabile una conferma in tal senso da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Dato che l’esportatore abituale indica i dati del gestore del deposito IVA nella dichiarazione d’intento, allo stesso modo per quanto avviene per i fornitori, le informazioni relative alle lettere d’intento dovrebbero essere messe a disposizione nel “Cassetto fiscale” del gestore del deposito.
Sotto il profilo documentale, l’esportatore abituale emette autofattura per l’estrazione dei beni dal deposito IVA, indicando il regime di non imponibilità. Nel caso di autofattura in formato elettronico, sarà adottata la codifica “TD01” per i tipo di documento e il codice “N3” per la natura dell’operazione non imponibile.
A partire dal 4 maggio 2020 (e obbligatoriamente dal 1° ottobre 2020) sarà possibile utilizzare le nuove codifiche indicando “TD22” per l’estrazione dal deposito IVA e “N3.5” per la natura delle operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento.