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Nella serata di lunedì 6 Aprile u.s. il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato l’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto Liquidità, riportato in appendice, che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Nel seguito riportiamo un breve excursus delle misure adottate.
Il Decreto Legge n. 23 del 8 Aprile 2020, cosiddetto Decreto “Liquidità” pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 Aprile 2020 prevede un meccanismo di garanzie statali per assicurare liquidità per le imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus destinando 400 miliardi di euro e prevedendo la sospensione di tasse e contributi.

Le principali misure contenute nel Decreto relative alla concessione di garanzie statali prevedono:

• per le imprese di grandi dimensioni il rilascio di una garanzia da parte della Società Sace Simest (società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, specializzata nel sostegno finanziario alle imprese italiane) a copertura del 90% dell’importo finanziato per le imprese con meno di 5 mila dipendenti e fino 1,5 miliardi di fatturato, dell’80% per le imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5 mila dipendenti e del 70 % per le imprese con fatturato oltre i 5 miliardi. L’importo massimo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti due parametri:

– il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale, e

– il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio o da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.

La garanzia in oggetto può essere concessa fino al 31 dicembre 2020, per finanziamenti di importo massimo fino al 25% del fatturato 2019 del richiedente, durata massima sei anni, con un tasso d’interesse per il primo anno che non deve eccedere lo 0,50%.

• Per le Piccole e Medie imprese (PMI) con ricavi fino a 3,2 milioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 è previsto il rilascio di una garanzia mista fino al 100% dell’importo finanziato, 90% Stato e 10% Confidi Privati. La durata del finanziamento non può eccedere i sei anni e l’importo massimo finanziato non può essere superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario. Le procedure per la concessione dei finanziamenti variano a seconda dell’importo oggetto di finanziamento, fino a 25 mila euro la procedura è automatica e non richiede alcuna valutazione di merito del credito della banca, per importi compresi tra 25 mila e 800 mila euro l’importo garantito pur rimanendo del 100%, richiede una valutazione del merito di credito da parte dell’istituto di credito, per importi superiori a 800 mila euro e fino a 5 milioni l’importo garantito scende al 90% previa valutazione del merito di credito. In quest’ultimo caso, il rilascio della garanzia del 90% è soggetta a preventiva autorizzazione della Commissione europea, in attesa di tale autorizzazione si applica la garanzia del 80% già prevista dall’art. 49 del DL 18/2020 (cosiddetto Decreto “Cura Italia”).

• A sostegno dell’export il Decreto Legge introduce inoltre un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.

In riferimento alla sospensione di tasse e contributi, il Decreto Liquidità prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute, contributi e premi Inail per i mesi di Aprile e Maggio che dovranno essere in seguito effettuati entro il 30 giugno in un’unica soluzione o in 5 rate a partire da giugno. Per le imprese con meno di 50 milioni di ricavi nel periodo d’imposta precedente la sospensione è subordinata ad un calo del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo e di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, mentre per le imprese con più di 50 milioni di ricavi il calo del fatturato dovrà essere di almeno il 50%. Relativamente agli autonomi con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, il Decreto in oggetto stabilisce una sospensione delle ritenute d’acconto operate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro autonomo e quelle sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari per il periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio p.v. I contribuenti interessati torneranno in seguito a versare le ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o rateizzando fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Tra le altre misure del Decreto in oggetto è stata prevista infine l’estensione del credito d’imposta del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro sostenute nell’anno 2020 nel limite di 20.000 euro anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’ acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono compresi tra le spese agevolabili anche l’acquisto di detergenti mani e disinfettanti.

Appendice: Decreto Liquidità pubblicato in G.U. n.94 del 8 aprile 2020