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L’Agenzia delle Entrate in risposta a interpello n. 503 conferma che la scelta del regime impositivo (trasformazione da società di persone a società di capitali), la quale comporta un risparmio di aliquota di imposta, non appare sindacabile in ottica anti-abuso, risultando posta dall’ordinamento tributario su un piano di pari dignità.

Il caso in esame riguarda la trasformazione omogenea progressiva da società commerciale di persone a società di capitali, da parte di una società che intende poi procedere alla cessione di un proprio immobile. Tale operazione consente di assoggettare la plusvalenza immobiliare, che concorre a formare il reddito della società, all’aliquota proporzionale IRES del 24% invece che alle aliquote progressive IRPEF dei soci. In questa circostanza, anche laddove configuri un vantaggio fiscale, date le maggiori aliquote progressive IRPEF, non configura in ogni caso un vantaggio fiscale indebito censurabile ex art. 10-bis della L. 212/2000.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate potrebbe apparire scontata se non fosse che nel periodo di giugno 2019 era stato affrontato un altro caso di trasformazione omogenea progressiva da snc a srl e successiva cessione di un bene societario, dove era stata delineata una “condotta abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000”.

In quel caso ad essere ceduta dopo la trasformazione era una partecipazione societaria e la richiamata risposta ad interpello n. 185/2019 aveva affermato che “l’effettuazione della trasformazione da snc a srl appare un’operazione ultronea rispetto all’obiettivo economico perseguito di cedere il 70% delle quote…e preordinata a consentire l’ottenimento di un indebito vantaggio fiscale consistente nell’applicazione dell’articolo 87 del TUIR anziché del combinato disposto di cui agli articoli 58, comma 2 e 5, comma 1 del TUIR”.

Nella risposta al più recente interpello in oggetto n. 503/2019 l’Agenzia delle Entrate osserva in merito alla natura non indebita del vantaggio fiscale “che la cessione dell’immobile sia effettuata nell’ambito di una società trasparente ai fini fiscali (società di persone) o nell’ambito di una società opaca (società di capitali), non muta la base imponibile su cui calcolare l’imposta”.

Sembrerebbe dunque accettabile la cessione di beni post trasformazione progressiva per quei beni le cui regole di calcolo della relativa plusvalenza rimangono inalterate nel passaggio dal reddito di impresa dei soggetti IRPEF alla base imponibile IRES, mentre rimane preclusa per i beni che, nel passaggio di forma societaria, cambiano le regole di determinazione delle relative plusvalenze.

Se risulta condivisibile la risposta relativa alla cessione dell’immobile pare errata quella data in precedenza relativa alla cessione di partecipazioni, per il fatto che anche questa casistica consente in realtà di realizzare senza alcun indebito risparmio d’imposta.

Allo stesso modo non può essere condivisibile la conclusione dell’interpello n. 503 nella quale l’Agenzia puntualizza che “qualora, a seguito della trasformazione da società di persone a società di capitali fosse deliberata la ri-trasformazione da società di capitali a società di persone risulterebbe integrato il requisito dell’indebito risparmio di imposta, risultando la momentanea trasformazione in società di capitali meramente strumentale al conseguimento dello stesso”.