Il DM 15.7.2019, pubblicato sulla G.U. 4.10.2019 n. 233, ha stabilito che le disposi-zioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli contenute nell’art. 20-quater del DL 119/2018 (conv. L. 136/2018) si applicano “anche per tutto l’esercizio 2019”.
Il suddetto art. 20-quater del DL 119/2018 prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente (si tratta, infatti, di una disposizione a carattere facoltativo) ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.
In sostanza, viene evitata la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi di perdite di carattere durevole.
La suddetta norma stabilisce che la deroga si applica con riferimento all’esercizio 2018 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare), ma può essere estesa, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, agli esercizi successivi, “in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari”.
Considerato il “permanere di una situazione di volatilità dei corsi”, il Ministero ha ora ritenuto opportuno, con il DM 15.7.2019, estendere le disposizioni in esame anche all’esercizio 2019 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).