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Il “decreto fiscale” ha previsto una serie di novità in ambito IVA. Tra le misure introdotte, si segnalano, in particolare, le seguenti:

  • l’inibizione della facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti nel modello F24 per i contribuenti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA o di esclusione di quest’ultima dalla banca dati VIES (art. 2);
  • l’estensione del meccanismo del reverse charge agli appalti che prevedono l’utilizzo prevalente di manodopera nell’attività che costituisce il core business aziendale del committente (art. 4 co. 3);
  • alcune misure per prevenire le frodi nel settore dei carburanti (art. 6);
  • nell’ambito degli acquisti intracomunitari di veicoli, l’obbligo di verifica delle con-dizioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’IVA con il modello F24 ELIDE (art. 9);
  • la possibilità di utilizzo, da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, per finalità di politica economica e finanziaria e per l’analisi del rischio di evasione, di tutti i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche (art. 14);
  • la proroga, per il 2020, del divieto di emissione di fatture elettroniche mediante SdI, per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (art. 15);
  • il differimento al secondo semestre 2020 dell’avvio del processo di predisposizione dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate e la predisposizione della dichiarazione IVA precompilata (sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate), con i dati relativi alle operazioni 2021 (art. 16);
  • l’introduzione di modalità telematiche per la comunicazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17);
  • alcune misure volte a rafforzare il funzionamento della c.d. “lotteria degli scontrini” (artt. 19 e 20);
  • le modifiche all’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, con la restrizione del perimetro di esenzione IVA, che comprenderà le sole prestazioni di insegnamento scolastico o universitario (art. 32).

Si inibisce la compensazione nel modello F24:

  • dei crediti, a prescindere dalla tipologia (tributari e non) e dall’importo degli stessi, per i contribuenti destinatari del provvedimento di cessazione della partita IVA;
  • dei crediti IVA, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).

Le predette inibizioni decorrono dalla data di notifica del provvedimento ex art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72 e rimangono in vigore, rispettivamente, sino a quando:

  • la partita IVA risulta cessata;
  • sono rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento.

In caso di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione di quanto descritto, è previsto lo scarto del modello F24.

Attraverso l’introduzione dell’art. 17 co. 6 lett. a-quinquies) del DPR 633/72, si prevede l’applicazione dell’IVA con il meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lett. a) – a-quater) della predetta disposizione, effettuate:

  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
  • presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Sono escluse, tuttavia, le operazioni effettuate nei confronti:

  • dei soggetti indicati nell’art. 17-ter del DPR 633/72, alle quali si applica il meccanismo dello split payment;
  • delle agenzie per il lavoro disciplinate al Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003.

L’efficacia della disposizione in esame è subordinata al rilascio dell’autorizzazione di una misura di deroga, ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE, da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Al fine di prevenire le frodi nel settore dei carburanti (in particolare, benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione), si prevede:

  • una delimitazione del campo di applicazione delle deroghe all’obbligo, introdotto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 937 – 943 della L. 205/2017), di versare l’IVA con modello F24 per l’immissione in consumo o l’estrazione dal deposito dei predetti prodotti;
  • l’impossibilità di utilizzare la dichiarazione di intento per le cessioni e le importazioni definitive dei citati carburanti, salvo deroghe;
  • la messa a disposizione, da parte delle società, degli enti e dei consorzi concessionari di autostrade e trafori dei dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.

Le limitazioni alle deroghe al predetto obbligo di versamento dell’IVA con modello F24 saranno efficaci dall’1.1.2020.

Si prevede che l’Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo di versamento dell’IVA, a mezzo modello F24 ELIDE, per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 co. 9 del DL 262/2006).

I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell’immatricolazione del veicolo (art. 4 co. 1 lett. b) e c) del DM 26.3.2018).

Grazie alla modifica dell’art. 1 del DLgs. 127/2015 viene prevista la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi.

I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:

  • dalla Guardia di Finanza per l’assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);
  • dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

Sulla base della nuova disposizione, l’Amministrazione finanziaria potrà memorizzare anche i dati previsti dall’art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione.

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza sono comunque tenute, in sede di attuazione delle disposizioni in commento, ad adottare “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato”, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Non essendo ancora previste modalità specifiche per l’emissione di e-fattura da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche è disposta la proroga, anche per l’anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio:

  • da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119);
  • da parte dei soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 14.12.2018 n. 135).

Viene, inoltre, stabilito che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, mediante invio al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

L’avvio graduale dell’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio e del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha reso necessario un differimento dell’avvio dei processi di predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate di registri IVA, comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e dichiarazione annuale IVA.

Viene, quindi, disposto:

  • il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, a partire dal secondo semestre 2020;
  • la predisposizione della bozza di dichiarazione annuale IVA a partire dai dati riferiti al 2021.

L’Amministrazione finanziaria comunica al soggetto passivo, con modalità telematiche, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’importo dovuto, oltre alla sanzione amministrativa ex art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta di un terzo, e agli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Ove il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme non versate.

Vengono introdotte alcune novità nella disciplina di cui all’art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016, relativa alla c.d. “lotteria degli scontrini”, il cui avvio è previsto dall’1.1.2020.

In particolare, l’art. 19 del decreto stabilisce che:

  • i premi attribuiti nell’ambito della lotteria sono esclusi dall’imposizione ai fini IRPEF e da qualsiasi prelievo;
  • con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, saranno istituiti premi speciali da attribuire mediante estrazioni aggiuntive riservate ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi mediante sistemi di pagamento elettronici, nonché agli esercenti che effettuano tali operazioni e che memorizzano e trasmettono telematicamente i relativi dati.

Inoltre, l’art. 20 del decreto introduce una specifica sanzione amministrativa, 100,00 – 500,00 euro, per gli esercenti che rifiutino di acquisire il codice fiscale dell’acquirente, comunicato ai fini della partecipazione alla lotteria, o che omettano di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dell’operazione. Viene esclusa, inoltre, l’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97.

Tuttavia, nel primo semestre di operatività della lotteria, la suddetta sanzione non si applica agli esercenti che, temporaneamente, continuano a certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Viene modificato, a decorrere dall’1.7.2020, il perimetro di applicazione dell’esenzione IVA delle prestazioni di insegnamento di cui all’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72.

Sono esenti da IVA le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione o la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del terzo settore di natura non commerciale.

Sono invece imponibili, per effetto dell’eliminazione del riferimento nella norma, le “prestazioni didattiche di ogni genere”.