L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 8.10.2019 n. 395, ha chiarito che l’errata trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) di fatture già inviate ai clienti in formato cartaceo, in anni precedenti, può essere sanata attraverso l’emissione di note di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.
Prima di procedere alla consegna della fattura al destinatario, il SdI procede ad una serie di controlli sui file XML, verificando, tra l’altro, la “unicità” del file, in modo da impedire l’inoltro di documenti già trasmessi ed elaborati. Tale verifica consiste nell’analisi dei dati relativi all’identificativo del cedente o prestatore, all’anno e al numero della fattura (cfr. specifiche tecniche allegate sub A al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757). Ove questi dati siano coincidenti con quelli di una fattura già trasmessa il Sistema rifiuterà il file, motivando lo scarto con il codice “00404” (Fattura duplicata) o “00409” (Fattura duplicata nel lotto).
Nel caso posto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo trasmetteva, per errore, fatture che erano già state emesse nel 2017 e nel 2018, annualità nelle quali non sussistevano ancora obblighi di fatturazione elettronica; conseguentemente il Sistema di Interscambio non poteva riscontrare una duplicazione, non avendo mai ricevuto la fattura “originaria”, e non aveva la possibilità di procedere allo scarto dei documenti
Al fine di sanare la duplicazione dell’invio, l’Agenzia ritiene ammissibile l’emissione di note di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72. In virtù di tale disposizione, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, a seguito “di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili”, il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.
Tale facoltà è soggetta al limite temporale di un anno dall’effettuazione dell’operazione ove i suddetti eventi (nullità, annullamento, ecc.), “si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti” e può trovare applicazione, entro il medesimo termine, anche nel caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato origine all’applicazione dell’art. 21 co. 7 del DPR 633/72, in tema di operazioni inesistenti.
L’Agenzia chiarisce che la fattispecie in esame può essere ricondotta alle figure “simili” a quelle di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”.
Le note di credito dovranno riportare, nel campo “causale”, la dicitura “storno totale della fattura per errato invio tramite SdI”.
L’Amministrazione finanziaria ritiene che ove i duplicati delle fatture non abbiano partecipato alle liquidazioni periodiche del 2019, le relative note di variazione non potranno costituire titolo per il recupero dell’IVA. Il fornitore sarà tenuto, inoltre, a informare i clienti che non abbiano detratto l’imposta delle fatture duplicate, circa il fatto che le note ricevute non devono concorrere alla liquidazione periodica.