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L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 81, di recente pubblicazione, fornisce le indicazioni in merito alla modalità di compilazione del modello REDDITI 2019 per i soggetti “non solari” che intendono optare per l’autodeterminazione del reddito in alternativa al ruling. L’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent box, ha durata annuale ed è irrevocabile e rinnovabile. La citata risoluzione afferma che i soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019 (scadente anteriormente al 31 dicembre 2019), che utilizzano per tale periodo il modello REDDITI 2019 SC o ENC, esercitano l’opzione di cui al paragrafo 1 del provvedimento e, al tempo stesso, comunicano il possesso della documentazione indicando il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Altri dati”.

In tal caso, la quota annuale, pari ad un terzo, della variazione in diminuzione riferibile alla quota di reddito escluso va riportata:

  • nel quadro RF dei predetti modelli, nel rigo RF50, colonna 1;
  • nel quadro RG del modello REDDITI 2019 ENC, nel rigo RG23, colonna 13, o nel quadro RC del medesimo modello, nel rigo RC6 a seconda che si tratti di enti non commerciali in contabilità semplificata o di enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

Ai fini IRAP, i predetti soggetti indicano la quota annuale della variazione in diminuzione nel modello IRAP 2019, quadro IS, rigo IS89, colonna 1.

La risoluzione precisa inoltre che i soggetti con il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019 (scadente anteriormente al 31 dicembre 2019) non obbligati all’attivazione della procedura di ruling, al fine di beneficiare dell’agevolazione prevista dal comma 2, possono comunicare il possesso della documentazione indicando nello stesso campo “Situazioni particolari” il codice “2”. È previsto in particolare che, in caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d’impresa ai sensi del regime Patent box, determinato direttamente, da cui derivi maggiore imposta o differenza del credito, la sanzione di cui all’art. 1, comma 2 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 4 del paragrafo 4 del provvedimento, il contribuente che detiene la suddetta documentazione deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. In assenza della comunicazione di possesso della documentazione, secondo il provvedimento, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione delle suddette sanzioni.