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Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.8.2019 n. 332, si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui dividendi percepiti dai soci titolari di partecipazioni “qualificate” che derivano dalla distribuzione nel 2018 del saldo attivo iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione degli immobili di impresa valida ai fini fiscali ai sensi dell’art. 15 co. 16 ss. del DL 29.11.2008 n. 185 (conv. L. 28.1.2009 n. 2). Applicando la disciplina della rivalutazione ex DL 185/2008, la contropartita contabile del maggior valore fiscale attribuibile agli immobili è rappresentata dall’evidenziazione di un saldo attivo che doveva essere imputato al capitale o accantonato a una riserva di patrimonio netto.

Ai fini fiscali, tale posta rappresenta una riserva in sospensione di imposta.

In caso di distribuzione della riserva:

  • le somme attribuite ai soci, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente alle somme medesime, concorrono alla formazione del reddito imponibile sia della società sia dei soci;
  • alla società è attribuito un credito d’imposta ai fini IRPEF e IRES pari all’imposta sostitutiva medesima.

In alternativa, il saldo attivo di rivalutazione poteva essere affrancato con l’applicazione, in capo alla società, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP e di eventuali addizionali, pari al 10%.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime fiscale applicabile ai soci al momento della percezione del dividendo dipende dall’individuazione del periodo di formazione dell’utile che costituisce la riserva di rivalutazione oggetto di distribuzione.

In caso di distribuzione (anche parziale) nel 2018 del saldo attivo non oggetto di affrancamento, la società effettua una variazione in aumento nella propria dichiara-zione dei redditi e deve assoggettare il maggior imponibile così determinato all’aliquota IRES del 24% ordinariamente prevista nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Muovendo da questa analisi, l’Agenzia ritiene che l’anno di formazione dell’utile dipenda dall’esercizio in cui il medesimo sconta l’IRES. Pertanto, l’utile si considera formato nel 2018. Per i dividendi percepiti dall’1.1.2018 e formatisi dal 2018, si applica quindi la ritenuta a titolo d’imposta del 26%, in quanto, a partire da tale anno, la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili derivanti da partecipazioni “qualificate” a quella degli utili derivanti da partecipazioni “non qualificate”.