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L’art. 9 del DL 119/2018 consente di definire “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24.10.2018”.

È necessario pagare 200,00 euro per periodo d’imposta, a prescindere dal numero di violazioni commesse (è possibile pagare in due rate, che scadono il 31.5.2019 e il 2.3.2020), e la rimozione della violazione va effettuata entro il 2.3.2020.

La circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11 ha fornito chiarimenti sull’istituto, elencando le violazioni che, ad avviso dell’Erario, possono o meno rientrare nella sanatoria in oggetto.

Possono, secondo l’Agenzia delle Entrate, essere definite le seguenti violazioni:

  • omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione (art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97);
  • violazioni in tema di modelli INTRASTAT;
  • violazioni in tema di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività (art. 35 del DPR 633/72);
  • comunicazioni finanziarie (art. 10 del DLgs. 471/97; sebbene non specificato, dovrebbe trattarsi sia di quelle mensili sia di quelle annuali);
  • violazioni in tema di competenza fiscale in cui non c’è stato danno per l’Erario, punite nella misura di 250,00 euro dall’art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97;
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (art. 7-bis del DLgs. 241/97);
  • dichiarazione inesatta (art. 8 del DLgs. 471/97), inclusa l’ipotesi in cui la dichiara-zione sia stata trasmessa per Posta e non in via telematica;
  • irregolarità od omessa fatturazione di operazioni esenti/non imponibili/escluse ove non ci sia stato riflesso sulla determinazione del reddito (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97);
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto assoggettato a cedolare secca (art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011);
  • detrazione dell’IVA addebitata in eccesso ma assolta dalla controparte, per le violazioni commesse dall’1.1.2018 (art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97);
  • irregolarità nelle comunicazioni delle liquidazioni IVA se l’imposta è stata correttamente assolta.

Non possono, secondo l’Agenzia delle Entrate, essere definite le seguenti violazioni:

  • omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
  • omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (art. 7-bis del DLgs. 241/97). L’impostazione è certamente criticabile, siccome non c’è ragione per distinguere, ai fini delle violazioni degli intermediari, la dichiarazione tardiva da quella omessa, specie in quanto la sanzione è la medesima;
  • irregolarità in tema di visto di conformità (art. 39 del DLgs. 241/97);
  • irregolarità in tema di certificazioni uniche;
  • omessa presentazione del modello per gli studi di settore, o dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione inesistenti, siccome ciò determina la possibilità di applicare il metodo induttivo extracontabile di cui all’art. 39 co. 2 lett. d-ter del DPR 600/73;
  • irregolarità od omessa fatturazione di operazioni esenti/non imponibili/escluse ove ci sia stato riflesso sulla determinazione del reddito (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97);
  • irregolarità, come la mancata opzione per la cedolare secca o per il consolidato fi-scale, che sono sanabili mediante remissione in bonis (considerato che la norma ha una formula ampia, comprendendo “irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale”, vi sarebbe spazio per la tesi contraria);
  • irregolarità nelle comunicazioni delle liquidazioni IVA se l’imposta non è stata correttamente assolta;
  • omessa regolarizzazione del cessionario IVA (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97).

All’evidenza, molte violazioni ritenute dalla circolare non definibili rientrano invece nella nozione di violazioni formali, che non hanno una incidenza sulla formazione della base imponibile o sulla liquidazione del tributo. Si pensi alle comunicazioni delle liquidazioni IVA: oggettivamente, si tratta di un adempimento sanzionabile che ha natura formale. La circo-stanza che, nel contempo, può esserci il mancato assolvimento dell’imposta appare irrilevante, in quanto circostanza che dà luogo alle sanzioni da omesso versamento e/o all’infedeltà dichiarativa, violazioni entrambe non definibili e tecnicamente distinte dagli obblighi comunicativi.

Ai fini della compilazione del modello F24 (codice tributo “PF99”, ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2019 n. 37), occorre indicare, per le violazioni commesse in ambito dichiarativo, non l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione ma l’anno cui la violazione si riferisce (se si tratta del modello REDDITI 2017, si indica l’anno 2016).

Per le altre, invece, si indica l’anno in cui la violazione è stata commessa.