L’art. 2 del DL 34/2019 riscrive in modo integrale la disciplina della c.d. “mini IRES”, abrogando al contempo la disciplina originaria (art. 1 co. 28 ss. della L. 30.12.2018 n. 145), la quale non trova quindi mai concreta applicazione.
Rispetto a quest’ultima, la nuova disciplina:
- limita il risparmio d’imposta (3,5 punti percentuali, contro i 9 originari);
- semplifica, però, il procedimento di calcolo, prevedendo quale presupposto il solo accantonamento di utili a riserva, e non più l’effettuazione di investimenti e/o l’incremento dell’occupazione.
L’agevolazione riguarda:
- i soggetti IRES di cui all’art. 73 co. 1 del TUIR: società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali (che esercitano attività d’impresa), nonché stabili organizzazioni di imprese non residenti;
- gli imprenditori individuali, le snc e le sas, purché in contabilità ordinaria.
L’agevolazione si sostanzia nell’assoggettamento ad IRES con un’aliquota ridotta della parte del reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserve disponibili, se realizzati a decorrere dall’esercizio in corso al 31.12.2018, nel limite dell’incremento di patrimonio netto.
L’aliquota IRES ridotta, in sostanza, è pari al:
- 22,5% per il 2019;
- 21,5% per il 2020;
- 21% per il 2021;
- 20,5% dal 2022 (a regime).
Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.