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Con la risposta a interpello 13.3.2019 n. 74, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai sensi dell’art. 15 co. 1 n. 1 del DPR 633/72, sono escluse da IVA le somme corrisposte a titolo risarcitorio. In particolare, è stata riconosciuta natura risarcitoria alle somme addebitate da un’impresa fornitrice nei confronti di un cliente moroso, a titolo di ristoro delle spese sostenute per il recupero del credito.

L’art. 15 co. 1 n. 1 del DPR 633/72 dispone che non concorrono a formare la base imponibile IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.

Secondo quanto chiarito in precedenza dall’Agenzia delle Entrate:

  • il presupposto fondamentale per l’applicazione dell’art. 15 co. 1 n. 1 in argomento è l’esistenza di un “risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali” (ris. 3.6.2005 n. 73);
  • le somme corrisposte a titolo di penale per la violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, in quanto assolvono una funzione “punitivo-risarcitoria” (ris. 23.4.2004 n. 64).

Nel caso oggetto dell’interpello 74/2019, il fornitore aveva affidato l’incarico di recupero dei crediti ad altro soggetto, ottenendo poi dal debitore una somma comprensiva sia degli interessi moratori, sia delle spese sostenute per la medesima azione di recupero.

In tale ipotesi, secondo l’Agenzia delle Entrate, la natura risarcitoria delle somme corrisposte dal cessionario emergeva dal contratto stipulato tra le parti, il quale prevedeva, in caso di inadempimento da parte del cliente, che il fornitore avrebbe avuto diritto di pretendere, a titolo di penale, non solo il pagamento immediato dei corrispettivi pattuiti, ma anche il risarcimento di ogni danno ulteriore.

Pertanto, le somme addebitate a titolo di interessi moratori e a titolo di ristoro delle spese per il recupero crediti sono state considerate escluse da IVA ex art. 15 co. 1 n. 1 del DPR 633/72.