L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 8.3.2019 n. 72, 26.3.2019 n. 83 e 27.3.2019 n. 86 (che ha rettificato la precedente risposta 13.3.2019 n. 73), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, disciplinato dall’art. 3 del DL 145/2013.
Con la risposta a interpello 8.3.2019 n. 72 è stato chiarito che il credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo non può essere ceduto a terzi.
In particolare, al credito d’imposta in commento non sono applicabili:
- l’art. 43-bis del DPR 602/73, non trattandosi di un credito d’imposta che può essere chiesto a rimborso;
- l’art. 1260 c.c., non essendo richiamato dalla norma agevolativa.
Viene quindi ribadita la non trasferibilità dei crediti d’imposta di natura similare a quello in esame in forza della natura soggettiva dei medesimi, trattandosi di un credito d’imposta che matura esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento e non può quindi essere trasferito a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.3.2019 n. 83, è stato chiarito, con riferimento all’art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013, che le attività di ricerca e sviluppo subappaltate da un commissionario residente ad altra impresa residente rilevano ai fini del credito d’imposta in capo al soggetto che svolge tali attività e non a quello che le commissiona.
Con la risposta a interpello 27.3.2019 n. 86, che rettifica la precedente risposta 13.3.2019 n. 73, è stato chiarito che, ai fini del calcolo del credito d’imposta, i costi capitalizzati dei brevetti rilevano secondo il principio di competenza, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, nei singoli periodi d’imposta, a prescindere dalla decorrenza del processo di ammortamento.
Di conseguenza, i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio ai fini del calcolo della media.
Viene precisato che:
- i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, delle competenze tecniche e privative industriali assumono rilevanza, sia ai fini del calcolo della media storica che ai fini del calcolo delle spese ammissibili del periodo agevolato, solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio;
- i costi per la realizzazione di prototipi non rientrano nell’elenco tassativo dei beni agevolabili di cui al co. 6 dell’art. 3 del DL 145/2013 vigente fino al 31.12.2018.