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Con la risposta a interpello 6.2.2019 n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le conseguenze di un’operazione di fusione per incorporazione, nell’ipotesi in cui, anteriormente alla fusione, la società incorporata partecipa, come controllante, alla procedura di liquidazione IVA di gruppo di cui all’art. 73 co. 3 del DPR 633/72 e la società incorporante non partecipa a tale procedura.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 25/2019, la società Beta, che si avvale della liquidazione IVA di gruppo con le due controllate Gamma e Delta dal 2017, viene incorporata dalla società Alfa con effetto dall’1.1.2019.

Nella fattispecie, viene riconosciuto che l’incorporante può proseguire nella procedura di liquidazione IVA di gruppo attivata dall’incorporata, in quanto, a seguito dell’operazione straordinaria, permangono nell’incorporante i requisiti che già sussistevano in capo all’in­corporata (possesso delle azioni o quote delle controllate in misura superiore al 50% del loro capitale, con decorrenza, almeno, dal 1° luglio dell’anno solare precedente).

Pertanto, la procedura di liquidazione IVA di gruppo avviata nel 2017 può proseguire nel 2019 in capo alla società incorporante, sia con riferimento all’attività svolta da quest’ul­tima, sia con riferimento all’attività acquisita per effetto dell’operazione straordinaria.

Inoltre, poiché la fusione per incorporazione non si è verificata in corso d’anno, bensì a partire dall’1.1.2019, non si rende necessaria l’attivazione della procedura di cui alla R.M. 23.12.86 n. 363998, che prevede l’istituzione di contabilità separate al fine di tenere distinte le risultanze dell’IVA afferente l’attività della società incorporante anteriormente alla fusione. Tale attività, infatti, può confluire nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo.

Con riferimento al caso descritto, viene altresì chiarito che il credito IVA del gruppo generatosi nel periodo d’imposta 2018 può essere utilizzato in compensazione con le eccedenze di debito trasferite nel corso del 2019 dalle società già partecipanti alla procedura di liquidazione di gruppo, anche se in tale anno si è perfezionato l’effetto giuridico della fusione.

Invece, non può essere computato nei calcoli compensativi relativi al 2019 l’eccedenza di IVA detraibile maturata dalla società incorporante ed emergente dalla dichiarazione IVA relativa al 2018.