L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 14.2.2019 n. 55, ha affermato che l’emissione di una nota di credito ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72 non può avvenire oltre il termine di presentazione della:
- dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto che legittima la variazione in diminuzione dell’imposta, sempreché il presupposto si sia manifestato a decorrere dall’1.1.2017;
- dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il presupposto si è verificato, se manifestatosi antecedentemente all’1.1.2017.
L’art. 2 del DL 50/2017 ha, infatti, modificato il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, con effetti a decorrere dall’1.1.2017.
La fattispecie analizzata nell’interpello ha ad oggetto una risoluzione contrattuale, intervenuta con la pronuncia di un lodo arbitrale. Il collegio arbitrale ha riconosciuto la responsabilità contrattuale per inadempimento del committente rispetto ad un contratto riferito a prestazioni di consulenza e finanziamento il cui corrispettivo non era stato pagato.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il termine a decorrere dal quale può essere effettuata la variazione in diminuzione è la data di sottoscrizione del lodo arbitrale.
L’Agenzia delle Entrate rileva, infatti, che il momento da cui il lodo esplica efficacia tra le parti è da identificarsi nella “data della sua ultima sottoscrizione”. Tale momento è quello rilevante ai fini in esame ancorché il lodo arbitrale non sia ancora stato depositato e, dunque, non sia esecutivo e non abbia acquisito natura di sentenza arbitrale.
Nel caso in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia già spirato (essendo decorso il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il presupposto si è verificato ovvero della dichiarazione relativa al secondo anno successivo), non è possibile presentare una dichiarazione integrativa IVA “a favore” per il recupero dell’imposta versata.
Secondo l’Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti per presentare la predetta dichiarazione IVA integrativa (art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98), non ravvisandosi alcun errore ed omissione cui rimediare con riferimento all’anno di emissione della fattura originaria. Neanche il fatto di non aver emesso la nota di variazione costituisce un errore da correggere.