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Con il principio di diritto 12.2.2019 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che una società estera, senza stabile organizzazione ma proprietaria di alcuni immobili in Italia, ha la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73 e deve quindi porre in essere i relativi adempimenti, compresi il rilascio delle Certificazioni Uniche e la presentazione del modello 770.

Nel caso di specie, una società estera aveva conferito l’incarico ad alcuni professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche relative a lavori di ristrutturazione degli immobili posseduti in Italia e, a fronte delle diverse prestazioni rese, aveva applicato la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi corrisposti, provvedendo al successivo versamento della stessa all’Erario.

Viene quindi confermato l’orientamento dall’Amministrazione finanziaria (cfr. ris. 8.7.80 n. 649, C.M. 23.12.97 n. 326/E e nota DRE Veneto 15.6.2001 n. 23753) in base al quale le società e gli enti non residenti in Italia sono investiti della qualifica e delle funzioni proprie del sostituto d’imposta a condizione che:

  • abbiano una stabile organizzazione in Italia;
  • in assenza di stabile organizzazione, siano tenute a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per i redditi ivi prodotti, diversi dal reddito d’impresa (es. redditi fondiari, di capitale, redditi diversi).

Dalla qualifica di sostituto d’imposta, oltre all’obbligo di effettuazione e versamento delle ritenute, derivano quindi gli ulteriori obblighi previsti dall’art. 4 del DPR 322/98, vale a dire:

  • rilascio ai percipienti della Certificazione Unica;
  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche;
  • presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).