La Guardia di Finanza, nel corso del Videoforum organizzato da “Italia Oggi” il 23.1.2019 e in occasione di Telefisco 2019, ha specificato che, dopo la modifica del DL 119/2018 all’art. 22 del DLgs. 472/97, è possibile presentare istanza cautelare ai sensi della menzionata norma.
Tuttavia, secondo la Guardia di Finanza, nonostante ciò la parte processuale continua ad essere l’ente impositore, ad esempio l’Agenzia delle Entrate.
Nel corso di Telefisco 2019, è stato affermato che, in armonia con il costante orientamento giurisprudenziale, nell’inesistenza soggettiva occorre dimostrare, su base oggettiva, che il cessionario/committente non poteva non sapere della frode. Se il fornitore è stato conosciuto su Internet, pratica prezzi concorrenziali e non possiede un reale magazzino, può essere opportuno, mediante lettere, e-mail e fax, dimostrare che il cessionario trattava con lui o con soggetti a lui riconducibili, senza mediazione di terzi. È poi bene provare di essersi attivato in tempo utile per esaminare la visura camerale.