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Con la risposta a consulenza giuridica 17.1.2019 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è consentito effettuare la cessione del credito IVA soltanto quando il medesimo viene chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale.

A questi fini, viene richiesto quanto previsto dall’art. 43-bis del DPR 602/73, ossia:

  • la redazione dell’atto di cessione in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
  • la notifica all’Amministrazione finanziaria.

In merito al credito IVA chiesto a rimborso, l’art. 5 co. 4-ter del DL 14.3.88 n. 70 (conv. L. 13.5.88 n. 154) conferma – in modo analogo alla disciplina contenuta nell’art. 43-bis del DPR 602/73 – la possibilità di cessione del medesimo, purché risultante dalla dichiarazione annuale.

La ratio che esclude in genere la cessione di un credito tributario prima della sua indicazione nella dichiarazione, consentendola solo nel caso in cui il medesimo sia già stato chie­sto a rimborso, risiede nell’esigenza di certezza e trasparenza dei rapporti tributari tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria.

L’eccedenza di credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere chiesta a rimborso, in tutto o in parte, se di importo superiore a 2.582,28 euro.

Si ricorda che la richiesta di rimborso del credito IVA su base annuale è subordinata al rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni attive con aliquote inferiori rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni (c.d. presupposto dell’aliquota “media”);
  • effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 per un ammontare superiore al 25% della totalità delle operazioni effettuate;
  • acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
  • effettuazione prevalente (superiore al 50%) di operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità IVA di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
  • richiesta da parte di soggetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ex 35-ter del DPR 633/72 o che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale ex art. 17 co. 3 del DPR 633/72;
  • richiesta da parte dei produttori agricoli che applicano il regime speciale sulle cessioni all’esportazione e sulle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, Parte prima, allegata al DPR 633/72.

La richiesta di rimborso è comunque ammessa, anche per somme di importo inferiore a 2.585,28 euro, alternativamente:

  • nel caso in cui vi sia la risultanza di un’eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione annuale e nelle dichiarazioni relative ai due anni precedenti;
  • in sede di cessazione dell’attività.