L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 9.11.2018 n. 298724, ha dettato le modalità di attuazione dell’art. 2 del DL 119/2018, che prevede la definizione degli atti del procedimento di accertamento.
In sostanza sono previste tre definizioni (avvisi di accertamento/liquidazione/recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione), che hanno in comune il fatto di comportare il solo stralcio di sanzioni e interessi.
Per i versamenti occorre utilizzare il modello F24 o il modello F23 e, per la compilazione, occorre osservare quanto indicato nel provvedimento (solo per l’adesione agli inviti, è stato istituito un apposito codice atto).
I versamenti possono essere dilazionati in 20 rate trimestrali, applicando in questo caso gli interessi legali; in ogni caso, non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
Gli inviti al contraddittorio possono essere definiti pagando la totalità delle somme o la prima rata entro il 23.11.2018.
Possono essere definiti, secondo il provvedimento, gli inviti per i quali al 24.10.2018 “non è stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento”.
Trattasi dei soli inviti strumentali all’accertamento con adesione emessi ai sensi degli artt. 5 o 11 del DLgs. 218/97, in cui sono quantificate le imposte.
Eventuali altri atti istruttori, come ad esempio i questionari, gli inviti a comparire e le richieste di esibizione di documenti, emessi tipicamente ai sensi degli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72 sono irrilevanti.
Gli accertamenti con adesione possono essere definiti con il pagamento della totalità delle somme o della prima rata entro il 13.11.2018.
Infatti, i venti giorni entro cui, ordinariamente ex art. 9 del DLgs. 218/97, bisogna pagare le somme, decorrono dal 24.10.2018.
L’Agenzia delle Entrate, introducendo un requisito non previsto dalla norma, ritiene che per poter definire i venti giorni non dovessero essere ancora spirati al 24.10.2018.
Rientrano nella definizione gli atti di accertamento/liquidazione/recupero notificati entro il 24.10.2018, non impugnati e ancora impugnabili a quella data: secondo il provvedimento, per notifica si deve intendere la data in cui il contribuente ha ricevuto l’atto, e non il momento, antecedente, di spedizione.
Il termine per la definizione è il 23.11.2018, o, se più ampio, il termine per l’acquiescenza (che coincide con il termine per il ricorso).
Relativamente al termine, si prevede che per le istanze di accertamento con adesione presentate sino al 23.10.2018, il termine del 23.11.2018 per definire viene postergato come effetto della sospensione del termine per il ricorso di 90 giorni (sospensione causata automaticamente dall’istanza di adesione).
Inoltre, si afferma che rientrano nella definizione solo gli avvisi di liquidazione che possono essere oggetto di acquiescenza, con ciò escludendo molti atti in cui si disconoscono de-terminate agevolazioni fiscali (non la prima casa, per la quale opera l’acquiescenza).
Gli atti di recupero di sanzioni per indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti possono essere definiti presentando domanda entro il 23.11.2018.
L’Agenzia delle Entrate, introducendo, in modo censurabile, requisiti di accesso alla definizione non previsti da nessuna norma, si spinge ad affermare che il ricorso notificato dal 25.10.2018 e, per quanto sembra emergere, anche la domanda di adesione, precludono la definizione.
Può accadere che l’accertamento non contenga un debito d’imposta, come nel caso delle rettifiche sulla minor perdita o sulle società di persone, per i redditi imputati per trasparenza.
In tal caso, è possibile aderire inviando, entro i termini (quindi, generalmente, entro il 23.11.2018 o, per gli accertamenti con adesione, entro il 13.11.2018), apposita comunica-zione in carta libera alla Direzione provinciale competente.
Non è però chiaro se i soci possano definire la loro posizione (beneficiando, quindi, dello stralcio di sanzioni e interessi) anche se l’atto sul maggior reddito di partecipazione fosse stato notificato dopo il 24.10.2018.
Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI, la definizione determina lo stralcio del 50% delle maggiori imposte, con l’eccezione dell’IVA, che va pagata per intero. Le sanzioni e gli interessi sono invece stralciati in misura pari al 95%.
Tuttavia, questa forma di definizione è esclusa se l’ammontare delle imposte accertate, per imposta e per singolo anno, supera i 30.000,00 euro (si considerano, a tal fine, solo l’IRES e l’IRAP, non l’IVA, in quanto va pagata per intero). Ove il limite sia superato, i soggetti indicati possono fruire della normale definizione, con stralcio di soli sanzioni e interessi in misura integrale.
Le istruzioni per questo tipo di definizione sono state dettate dal provv. Agenzia delle Entrate 13.11.2018 n. 301338, che, in gran parte, ribadisce quanto specificato dal provvedi-mento del 9.11.2018.