In caso di fusione societaria c.d. inversa che presenta un avanzo, le regole sulla ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta dell’incorporata/controllante e sulla stratificazione delle altre riserve (art. 172 co. 5 e 6 del TUIR) si applicano dopo che l’assegnazione delle azioni ai soci della società incorporata/controllante ha ridotto il patrimonio netto contabile che viene trasferito all’incorporante.
Ai fini dell’attribuzione della corretta natura fiscale (riserve di utili o di capitale) della differenza da fusione, l’art. 172 co. 6 del TUIR prevede l’elisione delle voci del patrimonio netto dell’incorporata aventi natura di capitale e riserve di capitale, fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.
In merito, l’Agenzia delle Entrate rileva che l’operazione di fusione inversa con incorporazione della controllante (totalitaria) non è caratterizzata dall’emersione di un avanzo o di un disavanzo da annullamento.
Queste differenze emergono in occasione di una fusione diretta quando le partecipazioni della controllata sono annullate in contropartita del patrimonio netto di quest’ultima.
Nel caso in commento, invece, a essere annullate sono le partecipazioni della società incorporata/controllante detenute dai suoi soci che non possono essere annullate se non in contropartita del patrimonio netto della società incorporata/controllante.
Muovendo da questo presupposto, il patrimonio netto cui si applicherebbe l’art. 172 co. 6 del TUIR è quello al quale si riferisce il costo fiscale della partecipazione della società in-corporata/controllante che si annulla con l’operazione.