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L’impostazione di D.Lgs. di recepimento della Direttiva europea 2016/1164, ora al vaglio delle Commissioni parlamentari, consente di fare chiarezza sulla nozione di holding industriale applicabile ai fini IRES e IRAP, argomento ancora soggetto a incertezza.

Viene introdotta la definizione di intermediari finanziari valida sia ai fini IRES (e relative addizionali), sia ai fini IRAP, tramite l’inserimento dell’art. 162-bis all’interno del TUIR. Per quanto riguarda la qualifica di holding industriale, in base al vigente art. 6 comma 9 del D.Lgs. 446/97, ai fini IRAP si considerano tali le società la cui attività consiste, prevalentemente o esclusivamente, nell’assunzione di partecipazioni in società che svolgono attività differente da quella creditizia e finanziaria, le quali sono obbligate all’iscrizione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 385/93, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti finanziari. Le istruzioni ai modelli di dichiarazione affermano che “l’esercizio prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio eccede il 50% del totale dell’attivo patrimoniale”. Per quanto riguarda l’accertamento dell’esercizio esclusivo o prevalente, è necessario considerare non solo il valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali, ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le società come ad esempio i crediti derivanti da finanziamenti. In base a queste istruzioni, la situazione sembrava risolta, considerando l’arco temporale di verifica dell’accertamento di condizione di prevalenza in base a un unico esercizio e tenendo conto della rilevanza, o meno, del requisito economico (partecipazioni in società “industriali” superiore al 50% dei proventi). Tuttavia, alcuni giudici di merito si erano espressi con riferimento alla rilevanza del doppio requisito, rendendo nuovamente incerta la materia e la relativa disciplina. Lo schema di D.Lgs. sembra finalmente porre termine alla questione, indicando che le regole di calcolo dell’IRAP attualmente previste per le holding industriali si applicano alle società di partecipazione non finanziaria e ai soggetti assimilati. Questi ultimi sono intesi come coloro che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e svolgono attività non nei confronti del pubblico, se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono soprattutto attività di tipo industriale e commerciale. L’esercizio di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari è da intendersi svolto in via prevalente quando, dai dati dell’ultimo bilancio approvato, risulta che l’ammontare complessivo di tali partecipazioni e altri elementi patrimoniali intercorrenti è superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale. Sono definiti come intermediari finanziari:

  • i soggetti indicati nell’art. 2 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 38/2005;
  • i confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112-bis del D.Lgs. 385/93;
  • gli operatori del microcredito, iscritto nell’elenco di cui all’art. 11 del T.U.B.;
  • i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi dai soggetti citati al punto 1.

Se durante il procedimento di approvazione definitiva non ci saranno modifiche, la nuova definizione di intermediari finanziari verrà applicata dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, con un primo impatto sui modelli REDDITI e IRAP 2019.