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È stata ritoccata, con la legge di Bilancio 2018, la disciplina degli atti societari con firma digitale. Il nuovo testo dell’articolo 36, comma 1-ter, del decreto legge 112/2008, prevede infatti che “tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del Codice civile, possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione nel registro delle imprese come prescritto dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del Codice civile”.

Con le modifiche effettuate è variato il testo risultante dall’intervento normativo effettuato con la legge n. 172 del 4 dicembre 2017 e, in particolare, la sostituzione del riferimento alla sottoscrizione con “firma digitale” – degli atti di trasformazione (articolo 2498 del Codice civile), fusione (2501) e scissione (2506) societaria nonché dei contratti di cui all’articolo 2556 del Codice civile – con il nuovo riferimento all’atto pubblico informatico.

Una ulteriore modifica è relativa alla specificazione secondo cui devono essere fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione nel registro delle imprese degli atti di trasformazione, fusione e scissione così come prescritto dagli articoli 2436 e 2556 del Codice civile.

In conseguenza di ciò, quindi, appare chiaro che il legislatore ha voluto specificare che gli atti indicati nell’articolo 36, comma 1-ter del Dl 112/2008 possono sicuramente essere firmati digitalmente ma, allo stesso tempo, devono necessariamente essere rogati attraverso un atto pubblico così come stabilito dal Codice civile.

In ogni caso, occorre comunque rilevare che la nuova disposizione si pone nel solco di quanto già regolamentato dal CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale – con il D.lgs 82/2005 che all’articolo 21 – relativamente ai documenti informatici sottoscritti con firma elettronica – prevede che gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13) del Codice civile, redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici, devono essere sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Proprio tra gli atti indicati nell’articolo 1350, numero 13) del Codice civile vi sono quelli relativi a trasformazione, fusione e scissione societaria contemplati dalla norma di cui alla modifica effettuata con la legge di Bilancio.