LEGGE DI BILANCIO 2018 – Le novità
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – supplemento ordinario n. 62 – la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, c.d. “Legge di Bilancio 2018” (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”), in vigore dall’1.1.2018.
Si commentano di seguito le principali disposizioni contenute nel testo legislativo.
SOMMARIO
1. Estensione della fatturazione elettronica
2. Dichiarazioni fiscali e Certificazioni Uniche. Nuovi termini di trasmissione telematica
3. Proroga super e iper-ammortamento
4. Imposta sul Reddito d’Impresa – IRI. Rinvio al 2018
5. Deducibilità integrale IRAP del costo dei lavoratori stagionali per il 2018
6. Acquisti di carburante. Condizioni per la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA
7. Nuova nozione di stabile organizzazione
8. Introduzione dell’imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax)
9. Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria
10. Detassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata
11. Dividendi provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata e maturati prima del 2015
12. Determinazione del ROL. Esclusione dei dividendi percepiti da controllate estere
13. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni
14. Affrancamento dell’avviamento dei marchi e delle altre attività immateriali
15. Interessi passivi sostenuti dalle SIM. Deducibilità ai fini IRES e IRAP
16. Esclusione delle SIM dall’addizionale IRES del 3,5%
17. Regime dei piani di risparmio a lungo – PIR. Applicazione alle società immobiliari
18. Proventi delle piattaforme P2P lending
19. Indici sintetici di affidabilità fiscale. Rinvio applicazione
20. Controllo preventivo delle compensazioni
21. Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
22. Bonus 80 euro. Incremento delle soglie reddituali dal 2018
23. Incremento del limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico
24. Esclusione dal reddito di lavoro dipendente degli abbonamenti per il trasporto pubblico
25. Determinazione del reddito di lavoro dipendente per il personale all’estero
26. Cessione delle azioni ai dipendenti in sostituzione delle retribuzioni premiali. Determinazione del capital gain
27. Interventi di recupero del patrimonio edilizio. Proroga della detrazione
28. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Proroga detrazione e modifica delle aliquote
29. Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali. Modifica delle aliquote della detrazione
30. Detrazione per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico. Limite di spesa
31. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Cessione della detrazione
32. Detrazione per lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali
33. Detrazione per misure antisismiche e opere di messa in sicurezza statica. Ampliamento dei soggetti beneficiari
34. Proroga della detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili“)
35. Nuova detrazione IRPEF per la sistemazione di giardini e terrazzi (c.d. “bonus verde“)
36. Premi assicurativi contro il rischio di eventi calamitosi – detrazione IRPEF 19%
37. Estensione della detrazione IRPEF 19% per canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”
38. Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico – detrazione IRPEF 19%
39. Credito d’imposta per la formazione 4.0
40. Rifinanziamento del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno
41. Nuova Sabatini – Rifinanziamento
42. Credito d’imposta per distributori di carburante
43. Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata
44. Credito d’imposta per la quotazione delle PMI
45. Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi. Estensione agli stabilimenti termali
46. Rideterminazione delle aliquote IVA dal 2019
47. Aliquota IVA per gli interventi di manutenzione con fornitura di beni “significativi”
48. Aliquota IVA del 10% per le prestazioni rese da intermediari dello spettacolo
49. Comunicazione dei dati delle fatture. Proroga del termine
50. Regime sanzionatorio dell’IVA addebitata per errore
51. Rapporti fra partecipanti al Gruppo IVA e proprie “stabili organizzazioni”
52. Modifiche alla disciplina dell’imposta di registro
53. Maggiorazione del 50% del diritto camerale annuale
54. Novità in materia di imposta sulle assicurazioni
55. Canone RAI 2018
56. Sospensione degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali. Proroga per l’anno 2018
57. Maggiorazione TASI. Proroga al 2018
58. Modalità di determinazione della TARI per il 2018
59. Redazione con atto pubblico informatico di atti di natura fiscale
60. Novità in materia di contratti agrari
61. Contratto di affiancamento in agricoltura
62. Rideterminazione dell’aliquota di accisa sulla birra
63. Procedure amichevoli (Mutual agreement procedure, c.d. MAP)
64. Aumento della soglia di esclusione da IRPEF dei compensi e rimborsi per attività sportiva dilettantistica
65. Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro
66. Registro dei procuratori sportivi
67. Attività di enoturismo. Regime fiscale agevolato
68. Cedolare secca
1. Estensione della fatturazione elettronica
Viene prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le fatture emesse a partire dall’1.1.2019. In via anticipata, dall’1.7.2018, l’obbligo è esteso alle fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.
Ambito applicativo
L’obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:
- regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- regime forfetario ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014.
Modalità di trasmissione
Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all’Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55. Il soggetto emittente potrà:
- operare direttamente sul Sistema;
- avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.
Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.
Abolizione della comunicazione dati fatture
Con l’introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dall’1.1.2019, viene prevista:
- l’abrogazione dell’art. 21 del DL 78/2010, che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture;
- la sostituzione dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, che ha istituito il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture.
Regime sanzionatorio
Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata). Inoltre, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 co. 8 del D.Lgs. 471/97 (pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250,00 euro), il cessionario o committente che avrà operato la detrazione dell’IVA dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi del Sistema di interscambio.
Comunicazione delle operazioni transfrontaliere
A partire dall’1.1.2019 viene introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica).
Non sono oggetto di comunicazione:
- i dati delle bollette doganali ricevute;
- i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.
La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.
In caso di omessa o errata comunicazione, si applicherà la sanzione amministrativa (prevista dal nuovo co. 2-quater dell’art. 11 del DLgs. 471/97) pari a:
- 2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
- 1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.
Semplificazioni per artisti, professionisti e imprese minori
Dal 2019 viene previsto uno speciale programma di assistenza online a favore dei seguenti soggetti:
- esercenti arti e professioni;
- imprese ammesse al regime di contabilità semplificata ex art. 18 del DPR 600/73.
Nell’ambito del programma di assistenza, che si fonda sull’acquisizione dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:
- gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
- una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.
Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti
A partire dal 2019, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento.
Attualmente, tale possibilità è prevista per i soggetti che hanno aderito al regime di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 30,00 euro (secondo le modalità di cui al DM 4.8.2016).
La riduzione dei termini di accertamento prevista dalla legge di bilancio 2018 non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
2. Dichiarazioni fiscali e Certificazioni Uniche. Nuovi termini di trasmissione telematica
Vengono introdotte alcune novità in materia di scadenze fiscali, con particolare riferimento ai modelli 770, alle Certificazioni Uniche non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata, ai modelli 730 e ai modelli REDDITI e IRAP.
Presentazione telematica dei modelli 770
Viene previsto, a regime, il differimento al 31 ottobre, rispetto alla precedente scadenza del 31 luglio, del termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modelli 770).
Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il maggior termine previsto per la presentazione dei modelli 770 (ora stabilito al 31 ottobre), rispetto alla scadenza ordinaria del 7 marzo.
Tale possibilità, in precedenza ammessa dall’Agenzia delle Entrate (si veda, da ultimo, la circ. 7.4.2017 n. 8, § 21.4, in relazione alle Certificazioni Uniche 2017), viene ora riconosciuta a livello normativo.
Presentazione dei modelli 730 ad un CAF o professionista
Viene differito, dal 7 al 23 luglio, il termine per presentare il modello 730 ad un CAF-dipendenti, o ad un professionista (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) abilitato a prestare assistenza fiscale.
Modelli 730 – Consegna ai contribuenti e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
Vengono rimodulati i termini che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono osservare per:
- la consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730 predisposti e dei risultati contabili derivanti dalla relativa liquidazione (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
Le nuove scadenze, parametrate al momento in cui il contribuente ha presentato il modello 730 al CAF o professionista, sono:
- il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;
- il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
- il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.
Presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP
Per evitare la sovrapposizione di adempimenti con la comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010, viene previsto, in relazione agli anni in cui occorre effettuare la suddetta comunicazione, il differimento al 31 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza originaria è prevista al 30 settembre.
3. Proroga super e iper-ammortamento
Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti”, con alcune modifiche. In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall’1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:
- l’ordine risulti accettato dal venditore;
- sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Tuttavia, nella nuova versione dell’agevolazione:
- la maggiorazione è del 30% (invece del 40%);
- sono esclusi tutti i veicoli di cui all’art 164 del TUIR.
La maggiorazione del 150% di cui all’art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. “iper-ammortamenti”) viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:
- l’ordine risulti accettato dal venditore;
- sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Maggiorazione relativa ai beni immateriali
È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali. Inoltre, viene ampliato l’ambito di applicazione di tale maggiorazione, aggiungendo le seguenti voci:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Sostituzione di un bene agevolato con l’iper-ammortamento
Viene integrata la disciplina originaria dell’iper-ammortamento, consentendo, nel rispetto di determinate condizioni, la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.
4. Imposta sul Reddito d’Impresa – IRI. Rinvio al 2018
Viene differita, all’1.1.2018, la decorrenza delle disposizioni relative al regime dell’Imposta sul Reddito d’Impresa (c.d. IRI), la cui applicazione era prevista, in origine, a partire dall’1.1.2017.
5. Deducibilità integrale IRAP del costo dei lavoratori stagionali per il 2018
In via transitoria per il 2018, viene disposta, ai fini IRAP, la deducibilità integrale (anziché in misura pari al 70%) del costo dei lavoratori stagionali.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della deduzione i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 – 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:
- imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);
- titolari di reddito di lavoro autonomo (esercenti arti e professioni in forma individuale o associata);
- soggetti operanti nel settore agricolo (ove ancora soggetti al tributo).
Lavoratori agevolati
In assenza di ulteriori specificazioni, si ritiene che attribuiscano il diritto a fruire della deduzione:
- sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività a carattere stagionale di cui al DPR 7.10.63 n. 1525;
- sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Numero minimo di giorni di impiego
Il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta.
La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
6. Acquisti di carburante. Condizioni per la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA
La legge di bilancio 2018 prevede l’introduzione di specifiche misure di contrasto all’evasione fiscale nel settore dei carburanti, a partire dall’1.7.2018.
Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio
A decorrere dall’1.7.2018, viene previsto l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.
L’obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l’art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documentati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA.
Viene altresì modificato l’art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96, per circoscrivere l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi alle sole cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di soggetti che operano in qualità di privati.
Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi
A decorrere dall’1.7.2018, i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo concerne le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quanto, ai sensi del modificato art. 22 co. 3 del DPR 633/72, le cessioni nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elettronica.
Le modalità di attuazione del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Abolizione della scheda carburante
In ragione dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall’1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.
Detraibilità dell’IVA sull’acquisto di carburanti
Viene modificato l’art. 19-bis co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l’esercizio della detrazione IVA assolta sull’acquisto e l’importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsto dall’art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Deducibilità del costo del carburante
Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell’art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
7. Nuova nozione di stabile organizzazione
Viene ridisciplinata la nozione di stabile organizzazione (S.O.) di cui all’art. 162 del TUIR.
Nuova ipotesi di S.O. nel settore digitale
Al co. 2 dell’art. 162 del TUIR viene inserita la lett. f-bis), al fine di ricomprendere tra le fattispecie suscettibili di configurare S.O. “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.
Contestualmente, è abrogato il co. 5 dell’art. 162 del TUIR, il quale escludeva la configurabilità di una S.O. nel caso di disponibilità a qualsiasi titolo di “elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi”.
L’intervento normativo è volto a superare il concetto di S.O. basato sul radicamento territoriale inteso in senso tradizionale (materiale o personale) e dare, invece, rilevo al luogo in cui si svolgono le attività e si produce la ricchezza (sostanza economica).
Attività aventi carattere preparatorio o ausiliario
La sussistenza di una S.O. è esclusa a condizione che le attività “singole” elencate nelle lettere da a) ad e) di cui al co. 4 (come riformulate), o l’attività complessiva risultante dalla combinazione di tali attività, siano di carattere preparatorio o ausiliario (art. 162 co. 4-bis del TUIR).
Anti-fragmentation rule
Viene introdotta la c.d. “anti-fragmentation rule”, quale norma volta ad evitare che l’attività sia frazionata tra più imprese collegate, al solo fine di non incorrere in una delle ipotesi che, considerando l’attività in modo unitario, configurerebbero una S.O. (art. 162 co. 5 del TUIR).
Agente dipendente
Configura una S.O. un soggetto che (art. 162 co. 6 del TUIR):
- agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente;
- abitualmente conclude contratti, o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa.
Inoltre, ai fini della qualifica di “agente dipendente” idoneo a configurare S.O., deve trattarsi di contratti:
- conclusi in nome dell’impresa;
- oppure relativi al trasferimento della proprietà, o alla concessione del diritto di utilizzo, di beni dell’impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare;
- oppure relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa.
L’agente dipendente non configura S.O. se l’attività svolta è limitata allo svolgimento delle attività elencate nella c.d. “negative list” di cui al co. 4 e aventi carattere preparatorio o ausiliario.
Agente indipendente
È agente indipendente, quale ipotesi idonea ad escludere la sussistenza di una S.O., un soggetto che (art. 162 co. 7 del TUIR):
- svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e
- agisce per l’impresa nell’ambito della propria attività ordinaria.
Non è agente indipendente il soggetto che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è “strettamente correlato” (secondo la definizione recata dall’art. 162 co. 7-bis del TUIR). Quindi, l’agente monomandatario controllato dall’impresa estera si presume una sua S.O.
Decorrenza
In mancanza di una specifica norma di decorrenza, le suddette modifiche dovrebbero applicarsi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2018.
8. Introduzione dell’imposta sulle transazione digitali (c.d. web tax)
Viene introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax), che grava nella misura del 3% sulle “prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici”.
Ambito soggettivo
L’imposta si applica nei confronti dei soggetti, residenti o non residenti, che effettuano prestazioni tramite mezzi elettronici in numero eccedente le 3.000 unità nell’anno solare. Essa si applica solo nel momento in cui la prestazione è resa nei confronti di:
- un sostituto d’imposta residente di cui all’art. 23 co. 1 del DPR 600/73;
- una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente.
Sono, quindi, escluse dall’ambito applicativo del nuovo tributo le prestazioni effettuate nei confronti di “privati”.
Non sono, inoltre, soggette all’imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 54 della L. 190/2014) o in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 del DL 98/2011).
Prestazioni assoggettate all’imposta
L’individuazione delle prestazioni di servizi assoggettate alla web tax è demandata d un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30.4.2018. È però previsto, in linea generale, che si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli “forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.
Aliquota e base imponibile
L’imposta è dovuta nella misura del 3% del valore della singola transazione, intendendosi per tale il corrispettivo, al netto dell’IVA.
Modalità di prelievo
L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dal soggetto committente. Essa è versata all’Erario dal committente stesso entro il giorno 16 del mese successivo.
Decorrenza
L’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del DM finalizzato ad individuare le prestazioni su cui essa graverà.
Considerando che il termine per l’approvazione di tale provvedimento è fissato al 30.4.2018, la nuova imposta non si applicherà, quindi, prima dell’1.1.2019.
9. Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria
Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l’esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.
Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate.
Dividendi
A seguito delle modifiche apportate all’art. 47 co. 1 del TUIR e all’art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Ipotizzando, quindi, un utile di 10.000,00 euro, percepito da una persona fisica titolare della quota del 30% in una srl e formatosi negli anni dal 2010 al 2015:
- senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 4.972,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l’aliquota marginale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 2.137,96 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);
- a seguito della riforma, invece, il socio subisce una ritenuta a titolo d’imposta di 2.600,00 euro.
Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:
- dagli imprenditori individuali e dalle società di persone;
- dalle società di capitali;
- dagli enti non commerciali.
Plusvalenze
Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un’apposita modifica all’art. 5 del DLgs. 461/97, l’imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall’1.1.2018).
Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97).
Viene, inoltre, ammessa la compensazione tra plusvalenze “qualificate” e minusvalenze “non qualificate” (e viceversa), in precedenza esclusa.
Ipotizzando, quindi, una plusvalenza di 100.000,00 euro realizzata nel 2018 da una persona fisica titolare della quota del 28,5% in una srl:
- senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 58.140,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l’aliquota marginale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 25.000,00 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);
- a seguito della riforma, invece, il socio è tenuto ad assolvere sulla plusvalenza l’imposta sostitutiva del 26%.
Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate:
- dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali;
- dalle società di capitali.
Decorrenze e regimi transitori
Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall’1.1.2018. È, però, prevista un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%). Riprendendo l’esempio precedente, quindi, se la deliberazione dell’utile di 10.000,00 euro avviene nel 2018, si applicano comunque le previgenti regole (tassazione con le aliquote IRPEF progressive su una base imponibile limitata); le nuove regole troveranno invece applicazione:
- se lo stesso utile, pur formatosi nelle annualità dal 2010 al 2015, viene distribuito dopo il 2022 (con delibera anch’essa avvenuta dopo il 2022);
- se l’utile, pur con una distribuzione deliberata nel quinquennio transitorio 2018-2022, si è formato dal 2018 in avanti.
Le modifiche al regime delle plusvalenze “qualificate” trovano, invece, applicazione ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019. Quindi:
- le plusvalenze realizzate nel 2018 restano assoggettate al previgente regime (anche se il corrispettivo viene incassato, in tutto o in parte, dopo il 2018);
- le plusvalenze realizzate dal 2019 in poi sconteranno l’imposizione sostitutiva del 26%.
10. Detassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata
Con riferimento ai dividendi percepiti dai soggetti IRES commerciali, la legge di bilancio 2018 ha previsto che gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato:
- sono esclusi dalla formazione del reddito dell’ente ricevente per il 50% del loro ammontare;
- a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento di un’attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (ex art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR).
11. Dividendi provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata e maturati prima del 2015
In materia di dividendi da soggetti residenti in c.d. “paradisi fiscali”, è stato previsto che:
- non si considerano provenienti da società a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati in periodi di imposta precedenti, nei quali la società era residente in Stati non inclusi nel DM 21.11.2001;
- non sono integralmente imponibili gli utili maturati nei periodi di imposta successivi al 31.12.2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi di imposta in cui risultino integrate le condizioni per l’individuazione di uno Stato a fiscalità privilegiata di cui all’art. 167 co. 4 del TUIR.
In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.
Prioritaria distribuzione degli utili a fiscalità “ordinaria”
Per i dividendi che fluiscono tramite società intermedia (c.d. “conduit”), la legge di bilancio 2018 prevede che gli utili distribuiti da un soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
12. Determinazione del ROL. Esclusione dei dividendi percepiti da controllate estere
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti “solari”), occorre escludere, ai fini della determinazione del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica (ROL), i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.
13. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni
Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.
Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell’1.1.2018, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva su tale valore.
A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2018:
- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%).
Imposta sostitutiva con aliquota unica dell’8%
L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).
14. Affrancamento dell’avviamento dei marchi e delle altre attività immateriali
Con un’apposita integrazione all’art. 15 co. 10-bis e 10-ter del DL 185/2008, è stata estesa la disciplina del riallineamento “speciale” per l’avviamento, i marchi e le altre attività immateriali “incorporati” nei maggiori valori delle partecipazioni di controllo incluse nel bilancio consolidato, alle partecipazioni di controllo in società non residenti senza stabile organizzazione.
15. Interessi passivi sostenuti dalle SIM. Deducibilità ai fini IRES e IRAP
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti “solari”), viene previsto che gli interessi passivi sostenuti dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) concorrono, per il 96% del loro importo, alla formazione:
- del reddito imponibile IRES;
- del valore della produzione ai fini IRAP.
16. Esclusione delle SIM dall’addizionale IRES del 3,5%
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti “solari”), l’addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari non opera nei confronti delle società di intermediazione mobiliare (SIM).
17. Regime dei piani di risparmio a lungo – PIR. Applicazione alle società immobiliari
Con riferimento alle disposizioni che regolano i piani di risparmio a lungo termine (c.d. “PIR”), viene previsto che le imprese emittenti, nelle quali deve essere investito almeno il 70% del valore del PIR, possono svolgere anche un’attività immobiliare.
Presunzione di esercizio dell’attività immobiliare
Viene, inoltre, soppressa la presunzione secondo cui, ai fini della disciplina dei PIR, “si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l’impresa svolge l’attività agricola”.
18. Proventi delle piattaforme P2P lending
Con l’introduzione della nuova lett. d-bis) nell’art. 44 co. 1 del TUIR, vengono espressamente ricompresi tra i redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (c.d. piattaforme di P2P lending o crowdfunding lending).
Viene, inoltre, previsto che i gestori della piattaforma siano tenuti ad operare una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui redditi di capitale (gli interessi del prestito) corrisposti a persone fisiche.
19. Indici sintetici di affidabilità fiscale. Rinvio applicazione
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “ISA”) si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.
Ciò comporta che, per il periodo d’imposta 2017 (modello REDDITI 2018), continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri contabili.
20. Controllo preventivo delle compensazioni
Viene previsto che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.
Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.
Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
21. Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro.
Il menzionato limite viene abbassato a 5.000,00 euro.
Nell’ambito della suddetta procedura, la Pubblica Amministrazione, se riceve apposita comunicazione dall’Agente della Riscossione, sospende il pagamento delle somme:
- fino a concorrenza dell’ammontare del debito iscritto a ruolo;
- per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione stessa.
Decorsi i 30 giorni senza che l’Agente della Riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.
Detto termine di 30 giorni viene innalzato a 60 giorni.
Decorrenza
Le suddette novità operano dall’1.3.2018.
22. Bonus 80 euro. Incremento delle soglie reddituali dal 2018
Viene incrementata la soglia di reddito complessivo IRPEF per beneficiare del c.d. “bonus di 80,00 euro al mese”, ai sensi dell’art. 13 co. 1-bis del TUIR, da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, che non si trovino in una situazione di “incapienza”.
Reddito complessivo fino a 24.600,00 euro
In caso di reddito complessivo fino a 24.600,00 euro, limite così elevato rispetto al precedente ammontare di 24.000,00 euro, il bonus spetta nella misura “fissa” di 960,00 euro annui (80,00 euro al mese in caso di ripartizione uniforme tra le 12 mensilità).
Reddito complessivo superiore a 24.600,00 e fino a 26.600,00 euro
Se il reddito complessivo è superiore a 24.600,00 euro ma non a 26.600,00 euro (nuovo limite massimo per fruire dell’agevolazione rispetto alla precedente soglia di 26.000,00 euro), il bonus spettante viene proporzionalmente ridotto all’aumentare del reddito complessivo.
Parametrazione al periodo di lavoro
Il bonus, sia quando spetti in misura “piena” (reddito complessivo fino a 24.600,00 euro), sia quando deve essere parametrato al reddito complessivo (reddito complessivo superiore a 24.600,00 ma non a 26.600,00 euro), deve comunque essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Decorrenza
Le nuove soglie reddituali per beneficiare del bonus di 80,00 euro al mese entrano in vigore l’1.1.2018 e si applicano quindi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da tale data.
23. Incremento del limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico
A decorrere dall’1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall’art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.
24. Esclusione dal reddito di lavoro dipendente degli abbonamenti per il trasporto pubblico
Per effetto della nuova lett. d-bis) dell’art. 51 co. 2 TUIR, le somme dedicate all’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono escluse dal reddito di lavoro dipendente quando il datore di lavoro:
- acquista volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo, di regolamento aziendale o di contratto, gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico;
- eroga o rimborsa alla generalità o a categorie di dipendenti le somme per l’acquisto degli abbonamenti.
25. Determinazione del reddito di lavoro dipendente per il personale all’estero
L’art. 51 co. 8 del TUIR va interpretato nel senso che gli assegni di sede e le indennità percepite per i servizi prestati all’estero da parte del personale delle rappresentanze diplomatiche, dei consolati, degli istituti di cultura e delle scuole statali all’estero costituiscono reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% della retribuzione percepita, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali, per tutti i lavoratori con contratti regolati sia dalla legge italiana che da quella locale.
Determinazione della base imponibile contributiva
Tuttavia, dall’1.4.2018, viene stabilito che i contributi e premi previdenziali devono essere calcolati sulla base dell’intera retribuzione.
26. Cessione delle azioni ai dipendenti in sostituzione delle retribuzioni premiali. Determinazione del capital gain
In merito ai criteri di determinazione dei c.d. capital gain derivanti dalla cessione delle azioni ricevute dai dipendenti a seguito della conversione di premi di risultato e delle somme erogate in forma di partecipazione agli utili, viene previsto che il costo o il valore di acquisto, rilevante ai fini dell’art. 68 co. 6 del TUIR, è pari al valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della stessa conversione.
In tale sede, dunque, la plusvalenza imponibile è costituita dalla differenza tra:
- il corrispettivo percepito;
- il valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della conversione, ancorché quest’ultimo valore non abbia, di fatto, concorso a formare il reddito in capo allo stesso dipendente.
27. Interventi di recupero del patrimonio edilizio. Proroga della detrazione
È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.
28. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Proroga detrazione e modifica delle aliquote
La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.
Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari
Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
- finestre comprensive di infissi;
- schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all’Allegato M al DLgs. 311/2006).
Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale
Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:
- nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;
- nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
- impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- nella misura del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.
Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili
Sostituendo il co. 2-bis dell’art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:
- per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.
Acquisto e posa di micro-cogeneratori
La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
- per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- sostenute dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
- fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.
Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
Ampliamento dei soggetti beneficiari della detrazione
Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica spettano anche:
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
29. Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali. Modifica delle aliquote della detrazione
La detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
- per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.;
- oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.);
- sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.
Riduzioni dell’aliquota per le spese sostenute dall’1.1.2018
Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall’1.1.2018 (si veda quanto sopra indicato).
30. Detrazione per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico. Limite di spesa
Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura:
- del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
- del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015.
Limite massimo di spesa
Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
31. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Cessione della detrazione
La legge di bilancio 2018 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari.
Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazione
A decorrere dall’1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:
- sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.
Soggetti che possono cedere la detrazione spettante
La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:
- dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11 co. 2 e all’art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. “incapienti”);
- dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in questione.
Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione
In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
- ovvero ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva cessione del credito.
Soltanto i “soggetti incapienti” possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
32. Detrazione per lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali
È prevista una nuova detrazione:
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,
- in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013 e dal co. 1-quinquies dell’art. 16 dello stesso decreto,
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Misura della detrazione
In tal caso, la detrazione spetta nella misura:
- dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Ripartizione della detrazione
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Limite massimo di spesa
L’agevolazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
33. Detrazione per misura antisismiche e opere di messa in sicurezza statica. Ampliamento dei soggetti beneficiari
Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell’art. 16 del DL 63/2013 spettano anche:
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
34. Proroga della detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”)
Viene prorogata alle spese sostenute nell’anno 2018 la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), previsto dal co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013.
Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’1.1.2017.
35. Nuova detrazione IRPEF per la sistemazione di giardini e terrazzi (c.d. “bonus verde”)
È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute nell’anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:
- la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.
Tipologie di immobili agevolati
Sono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” qualora siano effettuati:
- su unità immobiliari ad uso abitativo;
- sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.
Limite di spesa e ripartizione della detrazione
La nuova detrazione:
- è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare;
- deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
36. Premi assicurativi contro il rischio di eventi calamitosi – detrazione IRPEF 19%
A decorrere dall’1.1.2018, è possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 19% dell’importo dei premi per assicurazioni aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (nuova lett. f-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR).
37. Estensione della detrazione IRPEF 19% per canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”
Limitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione relativi agli studenti universitari “fuori sede”, di cui alla lett. i-sexies) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, spetta:
- agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 chilometri dall’università (invece di almeno 100 chilometri);
- anche qualora l’università non sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.
Limite di importo
Resta fermo che i canoni di locazione pagati sono detraibili fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euro.
38. Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico – detrazione IRPEF 19%
A decorrere dall’1.1.2018, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (nuova lett. i-decies) dell’art. 15 co. 1 del TUIR).
Limite di importo
Le suddette spese sono detraibili per un importo non superiore a 250,00 euro.
Spese sostenute per familiari a carico
Le spese di cui alla nuova lett. i-decies) sono detraibili anche se sono state sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli).
39. Credito d’imposta per la formazione 4.0
Viene previsto, per il 2018, un credito d’imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0.
Ambito oggettivo
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale “Industria 4.0”.
Tali attività devono essere applicate negli specifici ambiti elencati nell’Allegato A alla legge di bilancio 2018.
Le attività di formazione devono, inoltre, essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è:
- pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione;
- riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Disposizioni attuative
Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
40. Rifinanziamento del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno
Vengono incrementate di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno, istituito dall’art. 1 co. 98-108 della L. 208/2015 per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2019.
41. Nuova Sabatini – Rifinanziamento
Viene rifinanziata la misura di cui all’art. 2 del DL 69/2013 (c.d. “nuova Sabatini”), per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023.
Inoltre, il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all’art. 1 co. 52 della L. 232/2016 è prorogato dal 31.12.2018 fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
42. Credito d’imposta per distributori di carburante
Per gli esercenti impianti di distribuzione carburante viene previsto un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dall’1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsto dall’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
43. Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata
Viene introdotto un credito d’imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico.
Ambito oggettivo
Oggetto dell’agevolazione è l’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).
Ambito temporale
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è:
- pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti;
- riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
Disposizioni attuative
Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
44. Credito d’imposta per la quotazione delle PMI
Viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle PMI che si quotano in Borsa.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e medie imprese che dall’1.1.2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
L’agevolazione è riconosciuta a tali soggetti solo nel caso di ottenimento dell’am-missione alla quotazione.
Ambito oggettivo
Sono oggetto dell’agevolazione i costi sostenuti per la consulenza per l’ammissione alla quotazione delle PMI.
Ambito temporale
Sono agevolabili i suddetti costi di consulenza sostenuti fino al 31.12.2020.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è:
- pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alla quotazione;
- riconosciuto fino ad un massimo di 500.000,00 euro.
Disposizioni attuative
Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
45. Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi. Estensione agli stabilimenti termali
Il credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere, disciplinato dall’art. 10 del DL 83/2014, viene esteso anche agli stabilimenti termali.
L’agevolazione per tali soggetti riguarda anche:
- la realizzazione di piscine termali;
- l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
46. Rideterminazione delle aliquote IVA dal 2019
Sono confermate per l’anno 2018:
- l’aliquota IVA ordinaria in misura pari al 22%;
- l’aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%.
Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, si prevede l’innalzamento dell’aliquota IVA ordinaria:
- al 24,2%, a decorrere dall’1.1.2019;
- al 24,9%, a decorrere dall’1.1.2020;
- al 25%, a decorrere dall’1.1.2021.
L’incremento previsto per l’aliquota IVA ridotta del 10% è invece pari:
- all’11,5%, a decorrere dall’1.1.2019;
- al 13%, a decorrere dall’1.1.2020.
47. Aliquota IVA per gli interventi di manutenzione con fornitura di beni “significativi”
Con una norma interpretativa, viene stabilito che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate è effettuata in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM 29.12.99.
Valore dei beni “significativi”
Il valore dei predetti beni:
- è quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti;
- deve tenere conto degli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, pertanto, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.
Il predetto valore non può, comunque, essere inferiore al prezzo di acquisto dei citati beni.
Modalità di fatturazione
La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero deve indicare, oltre al servizio che costituisce oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo forniti nell’ambito dell’intervento.
Comportamenti pregressi difformi e rimborso dell’IVA applicata
Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti sino all’1.1.2018 e non si fa luogo al rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate in difformità ai criteri fissati dalla norma interpretativa sopra descritta.
48. Aliquota IVA del 10% per le prestazioni rese da intermediari dello spettacolo
Rientrano nell’ambito delle operazioni assoggettate all’aliquota IVA del 10% i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al n. 123) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (es. spettacoli teatrali, concerti vocali e stru-mentali, ecc.), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari.
49. Comunicazione dei dati delle fatture. Proroga del termine
Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, relativo al primo semestre (o secondo trimestre) del 2018, viene differito dal 16.9.2018 al 30.9.2018 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.10.2018).
Si ricorda, infatti, che con il DL 148/2017 è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione per il 2018 su base semestrale, invece che su base trimestrale.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
Dovrà essere chiarito se il nuovo termine per la comunicazione dei dati delle fatture è applicabile anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2018, in scadenza il 16.9.2018.
50. Regime sanzionatorio dell’IVA addebitata per errore
Viene disciplinata, sul versante sanzionatorio, la fattispecie in cui il cedente/ prestatore, per errore, addebiti al cessionario/committente un’IVA superiore a quella dovuta.
Potrebbe essere l’ipotesi in cui, anziché fatturare con aliquota del 10%, per sbaglio si addebiti un’IVA del 22%.
Nel sistema antecedente alla legge di bilancio 2018, al cessionario/committente veniva negata la detrazione della maggiore IVA addebitata per errore. Inoltre veniva irrogata una sanzione pari al 90% dell’imposta, oltre, in certe ipotesi, alla sanzione da dichiarazione infedele dal 90% al 180% dell’imposta (le due sanzioni venivano tuttavia unificate in ragione del cumulo giuridico).
Ora, da un lato, la detrazione viene comunque riconosciuta se l’imposta è stata assolta dalla controparte, dall’altro, viene irrogata una sola sanzione fissa, che può variare da 250,00 a 10.000,00 euro.
51. Rapporti fra partecipanti al Gruppo IVA e proprie “stabili organizzazioni”
Vengono disciplinati i rapporti fra il Gruppo IVA e la stabile organizzazione di un soggetto partecipante al Gruppo IVA stesso (art. 70-quinquies del DPR 633/72).
Operazioni interessate
Si prevede in particolare che:
- le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano effettuate dal Gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
- le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte;
- le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte;
- le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata in Italia si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
Determinazione della base imponibile
La base imponibile delle predette operazioni, in presenza di un corrispettivo, è determinata ai sensi dell’art. 13 co. 1 e 3 del DPR 633/72.
Decorrenza
Le disciplina sopra descritta si applica alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2018.
52. Modifiche alla disciplina dell’imposta di registro
Vengono modificati gli artt. 20 e 53-bis del DPR 131/86, allo scopo di evitare l’utilizzo in funzione antielusiva dell’art. 20 del DPR 131/86 e di chiarire espressamente l’applicabilità dell’art. 10-bis della L. 212/2000 (norma antiabuso generale) anche nell’ambito dell’imposta di registro.
In particolare:
- l’art. 20 del DPR 131/86, come risultante dopo le modifiche della legge di bilancio 2018, precisa che l’atto portato alla registrazione deve essere interpretato (e quindi, tassato, ai fini dell’imposta di registro) sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto medesimo, senza tenere conto di atti collegati o elementi extra-testuali;
- viene integrato l’art. 53-bis del DPR 131/86 inserendo il rinvio all’art. 10-bis della L. 212/2000.
In applicazione delle nuove norme, non sarà più possibile, ad esempio, per l’Agenzia delle Entrate né per la giurisprudenza, riqualificare gli atti di conferimento di immobili o di aziende, seguiti da cessione di quote, in atti di cessione di azienda o di immobili, se non facendo applicazione della disciplina dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000.
Decorrenza
Sussistono, tuttavia, dubbi in merito alla portata retroattiva delle suddette novità, dal momento che le modifiche normative non sono state qualificate espressamente come norme interpretative.
53. Maggiorazione del 50% del diritto camerale annuale
Le Camere di Commercio possono disporre l’incremento, fino al 50%, del diritto camerale annuale, quale misura di riequilibrio finanziario.
La maggiorazione presuppone:
- la sussistenza di una situazione di squilibrio strutturale della CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
- l’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;
- l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, previa verifica dell’idoneità del predetto programma.
54. Novità in materia di imposta sulle assicurazioni
Viene prevista l’esenzione dall’imposta sulle assicurazioni per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi.
Versamento dell’imposta sulle assicurazioni
Vengono modificate le modalità e i termini di versamento dell’imposta sulle assicurazioni, stabilendo:
- il differimento, da maggio a novembre, della scadenza entro la quale le imprese assicurative devono versare l’acconto dell’imposta;
- l’incremento dell’aliquota dell’acconto, che passa dal 40% al 55% per gli anni 2018 e 2019, e al 70% per gli anni successivi.
55. Canone RAI 2018
Per l’anno 2018, così come per l’anno 2017, il canone RAI è dovuto nella misura annua di 90,00 euro.
56. Sospensione degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali. Proroga per l’anno 2018
Oltre che per gli anni 2016 e 2017, è sospesa anche per l’anno 2018 l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni e agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
57. Maggiorazione TASI. Proroga al 2018
In deroga al suddetto “blocco”, i Comuni che per gli anni 2016 e 2017 hanno confermato la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l’anno 2015 (che può arrivare fino allo 0,8 per mille) possono continuare a mantenerla anche per l’anno 2018 con espressa deliberazione del Consiglio comunale.
58. Modalità di determinazione della TARI per il 2018
È prorogata anche per l’anno 2018 (come per gli anni 2014-2017) la modalità di commisurazione della tassa sui rifiuti (TARI) da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. “metodo normalizzato”, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE).
59. Redazione con atto pubblico informatico di atti di natura fiscale
Viene modificato il co. 1-ter dell’art. 36 del DL 112/2008 (inserito dall’art. 11-bis del DL 148/2017), che ha previsto la possibilità di utilizzare l’atto pubblico informatico per la conclusione di alcune tipologie di atti di impresa e di società.
Le tipologie di atti per i quali è consentito utilizzare l’atto pubblico informatico sono quelli di “natura fiscale” riguardanti:
- le trasformazioni, fusioni e scissioni;
- i contratti conclusi dalle imprese soggette a registrazione aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda;
- l’impresa familiare.
60. Novità in materia di contratti agrari
A seguito delle modifiche apportate all’art. 7 della L. 203/82, ai coltivatori diretti sono equiparati, ai fini dell’applicazione della disciplina dei contratti agrari di cui alla suddetta L. 203/82, gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella gestione agricola.
61. Contratto di affiancamento in agricoltura
Con il contratto di affiancamento è possibile stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell’azienda e prevedere, in ogni caso, le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione.
Il contratto di affiancamento, stipulato tra giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. o coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati:
- non può avere durata superiore ai 3 anni;
- comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l’imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30% e il 50% a favore del giovane imprenditore.
Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all’imprenditore agricolo professionale (IAP).
62. Rideterminazione dell’aliquota di accisa sulla birra
Si prevede che, a decorrere dall’1.1.2019, l’aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in misura pari a 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato.
63. Procedure amichevoli (Mutual agreement procedure, c.d. MAP)
Si demandano all’Agenzia delle Entrate le iniziative necessarie per garantire il perfezionamento, entro i 4 anni successivi all’1.1.2018:
- delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;
- degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui al nuovo art. 31-ter del DPR 600/73;
- degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (c.d. “Patent box”).
Procedure amichevoli in corso
La norma, per come è formulata, sembra rivolgersi alle procedure amichevoli in corso e alla necessità di “smaltire” le controversie ancora in essere.
64. Aumento della soglia di esclusione da IRPEF dei compensi e rimborsi per attività sportiva dilettantistica
Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche.
Ambito applicativo
L’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati:
- ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
- nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Somme escluse dal reddito
I suddetti emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo complessivamente non superiore nel periodo d’imposta a 10.000,00 (prima 7.500,00) euro.
Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi spese documentati relativi al vitto, all’alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.
Pertanto, l’esclusione dal reddito dei rimborsi di spese documentate:
- è indipendente dal loro ammontare;
- non rientra nel suddetto plafond di 10.000,00 euro.
Decorrenza
Il nuovo limite di 10.000,00 euro si applica dal 2018 (con effetto, quindi, per la prima volta sul modello REDDITI 2019).
65. Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro
Sono istituite, a decorrere dall’1.1.2018, le nuove società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).
Forma giuridica
Le SSDL devono essere costituite in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V del codice civile, ossia società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Sebbene la norma richiami letteralmente le tipologie societarie sopra indicate, sarebbero adatte alla costituzione in SSDL solo le società di capitali, con esclusione delle società di persone.
Previsioni statutarie obbligatorie
Al fine di garantire lo svolgimento effettivo dell’attività sportiva dilettantistica, sono individuate alcune previsioni che, a pena di nullità, devono essere contemplate negli statuti delle nuove SSDL. In particolare:
- la denominazione o ragione sociale deve contenere la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
- nell’oggetto o scopo sociale deve essere previsto lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
- nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, deve essere presente un “direttore tecnico” in possesso di determinati titoli di studio.
Riduzione dell’aliquota IRES
Le SSDL possono beneficiare della riduzione alla metà dell’aliquota IRES (dal 24% al 12%). L’agevolazione è subordinata, cumulativamente:
- al riconoscimento della società da parte del CONI;
- al rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento UE 18.12.2013 n. 1407 relativo agli aiuti “de minimis”.
Aliquota IVA per i servizi sportivi
Sono assoggettati all’aliquota IVA del 10% i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.
Trattamento fiscale dei compensi corrisposti per le collaborazioni
Viene definito il trattamento ai fini reddituali dei compensi corrisposti per le collaborazioni instaurate con associazioni sportive dilettantistiche (ADS), società sportive dilettantistiche senza fine di lucro (SSD) e SSDL. In particolare:
- per i contratti di co.co.co. stipulati da ASD e SSD riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR;
- per i contratti di co.co.co. stipulati da SSDL riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR.
66. Registro dei procuratori sportivi
Al fine di regolarizzare l’esercizio della professione di procuratore sportivo, è istituito presso il CONI il “Registro nazionale degli agenti sportivi” riservato ai cittadini italiani o di altro Stato dell’Unione europea che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mettono in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.
L’iscrizione a detto registro:
- è condizionata al superamento di una prova abilitativa diretta ad accertare l’idoneità all’esercizio della professione;
- presuppone il pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250,00 euro.
Gli sportivi professionisti e le società affiliate ad una federazione sportiva professionistica non possono affidarsi per le intermediazioni a soggetti non iscritti al Registro, pena la nullità dei contratti.
67. Attività di enoturismo. Regime fiscale agevolato
All’attività di enoturismo, definita come l’insieme delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine, si applicano le disposizioni fiscali di favore previste per l’agriturismo dall’art. 5 della L. 413/91.
Determinazione forfettaria del reddito
Per gli imprenditori che esercitano attività di enoturismo, fatta eccezione per i soggetti IRES di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali), il reddito imponibile derivante dall’esercizio di tale attività si determina quindi applicando all’ammontare dei relativi ricavi conseguiti, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%.
Determinazione forfettaria dell’IVA
Il regime forfetario dell’IVA di cui all’art. 5 co. 2 della L. 413/91, il quale prevede che l’IVA dovuta si determina riducendo l’imposta delle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni, si applica solo per i produttori agricoli di cui agli artt. 295 e ss. della direttiva 2006/112/CE.
68. Cedolare secca
Viene estesa agli anni 2018 e 2019 l’applicabilità dell’aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.