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L’Oic 31 classifica i fondi nelle voci di costo di conto economico delle relative classi e ne ammette l’attualizzazione al ricorrere di talune condizioni.

In base alla nuova versione dell’Oic 31, paragrafo 19, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D) dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi. Tutte le volte che non è attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci delle suddette classi, tali accantonamenti sono iscritti nelle voci B12) e B13) del conto economico.

Ai fini fiscali rimane applicabile l’art. 107 del TUIR che individua esplicitamente tre tipologie di accantonamenti deducibili precisandone le condizioni, i limiti di deducibilità ed escludendo tutte le altre tipologie di accantonamento. Di conseguenza l’applicazione a tali componenti delle disposizioni di cui all’art. 107 del TUIR comporta la disattivazione della classificazione di bilancio con conseguente rilevanza dei predetti componenti esclusivamente se riferibili a spese ed oneri contemplati nelle tre tipologie. Questa impostazione rileva sia per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, sia per coloro che adottano i principi nazionali in base a quanto disposto dall’art. 9 del DM 8 giugno 2011 e dall’art. 2, comma 1, lett. b) n. 5) del DM 3 agosto 2017.

Il paragrafo 34 dell’Oic 31 ammette inoltre l’attualizzazione del fondo oneri, eliminandone il divieto assoluto, al ricorrere di determinate condizioni. Nella stima del fondo la società può quindi tenere in considerazione il fattore temporale e attualizzare l’esborso finale ad un tasso di interesse che esprima il trascorrere del tempo.

Tra gli esempi è proposto il caso di un fondo per recupero ambientale; ipotizzando che una società, al termine di un certo periodo, debba sostenere dei costi per il risanamento dei danni ambientali creati, alla data di bilancio, anno t, deve stanziare un fondo che permetta di pagare integralmente i costi di risanamento nell’anno t+n, considerando il valore temporale del denaro. Negli anni successivi la società adeguerà il fondo evidenziando in contropartita gli oneri finanziari maturati e imputati al conto economico.

Dal punto di vista fiscale, gli oneri di attualizzazione previsti dalle regole di contabilizzazione contenute nei paragrafi 45-47 dello Ias 37, vengono riqualificati come accantonamenti non deducibili (art. 9, comma 2, DM 8 giugno 2011). Tale disposizione si applica anche ai soggetti, diversi dalle microimprese, che redigono il bilancio in base al Codice Civile.