Le nuove regole contabili, introdotte dal Dlgs. 139/2015, hanno previsto che le azioni proprie vengano iscritte in una apposita riserva negativa di patrimonio netto.
La nuova formulazione dell’art. 83 del TUIR ha comportato che tale modificazione assumesse rilievo anche ai fini fiscali comportando che le azioni proprie non costituiscono attività fiscalmente rilevanti e pertanto i maggiori (o minori) valori di una eventuale cessione, rispetto al costo di acquisto, non rappresenterebbero plusvalenze o minusvalenze tassate o deducibili.
Questo principio, valido per tutte le imprese, risulta invece derogato per le cd. microimprese per le quali i maggiori o minori valori assumono rilievo ai fini fiscali.
Le modifiche alla rilevazione contabile delle azioni proprie hanno quindi avuto effetto immediato anche sotto l’aspetto fiscale anche se solo ai fini Ires in quanto eventuali plus e minusvalenze risultano irrilevanti ai fini Irap – per tutte le imprese non finanziarie.
Tuttavia, risultano attualmente non completamente esplicitate due questioni da risolvere in via interpretativa; nello specifico, si tratta delle azioni proprie già detenute al momento del passaggio ai “nuovi Oic” nei confronti delle quali va valutata l’applicabilità del regime transitorio di cui al comma 5 dell’articolo 13-bis del Dl 244/2016. In aggiunta, la seconda questione riguarda le microimprese “holding” le quali, non essendo soggette alla derivazione fiscale, resterebbero assoggettate alle norme del TUIR con i conseguenti problemi operativi.
Secondo Assonime, infine, la nuova disciplina contabile e fiscale dell’operazione dovrebbe determinare la disapplicazione del comma 1 dell’articolo 177 del TUIR (scambio di partecipazioni tramite permuta) a favore del comma 2 (scambio tramite conferimento).
Infine, l’acquisto, l’eventuale annullamento o rivendita delle azioni proprie risultano operazioni che, interessando il patrimonio netto, impattano sulla Base Ace e il successivo calcolo.
È rilevante infatti il tema sollevato da Assonime con la circolare n. 14/2017 circa la natura fiscale del patrimonio netto nel caso di rivendita delle azioni proprie. Nello specifico è necessario verificare se una preesistente riserva di utili ex art. 2357 del Codice civile possa essere ricondotta alla qualifica di riserva di capitale oppure no. Attualmente, sulla base di quanto stabilito dal legislatore, sembrerebbe che la rivendita non comporti conseguenze sulla composizione del patrimonio considerando come apporto di capitale il solo, eventuale, incremento (che in passato avrebbe costituito una plusvalenza).