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L’Agenzia delle Entrate esprime un orientamento più tollerante nei confronti delle scissioni non proporzionali.

Le ragioni che possono condurre alla scissione possono essere ricercate in esigenze di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.  La scissione consente di attribuire alcuni beni o aziende ad una o più società beneficiarie, di nuova costituzione o preesistenti, lasciandone altri nella scissa. Può essere effettuata in misura proporzionale, quando i soci ottengono partecipazioni nella beneficiaria nella stessa proporzione, o in maniera non proporzionale quando le partecipazioni al capitale della beneficiaria non rispecchiano l’originaria partecipazione nella società scissa. Il vecchio art. 37-bis del Dpr 600/73 confermava la presenza di un vantaggio fiscale indebito quando l’obiettivo era quello di spostare la tassazione dai beni di secondo grado come gli immobili, a quella più mite dei beni di primo grado, le partecipazioni, a meno che non vi fosse l’esigenza di risolvere un dissidio insanabile tra i soci (risoluzioni 5/E/09 e 256/E/09). Tali operazioni erano considerate elusive anche in presenza di successive cessioni di partecipazioni della scissa e/o della beneficiaria a terzi. L’entrata in vigore dell’art. 10-bis della legge 212/2000 relativo all’abuso del diritto, ha comportato un orientamento più permissivo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito si riportano le risoluzioni più rilevanti:

  • l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 97/E/17, ritiene non contraria ad alcuna norma fiscale la scissione concepita per separare due distinti complessi aziendali e strumentali alla cessione delle partecipazioni di una delle società risultanti dall’operazione, purchè subordinata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna partecipante;
  • la stessa Agenzia, con la risoluzione n. 98/E/2017, non ricomprende nel novero delle operazioni elusive neppure il caso di scissione non proporzionale purchè vi sia il requisito di imprenditorialità di cui sopra.

Si ricorda inoltre che la dottrina più accreditata (Assonime, circolari n. 21/2016 e 20/2017) sostiene che anche la scissione non proporzionale, riguardante aziende o singoli beni, non deve considerarsi abusiva in quanto i beni non fuoriescono dal regime d’impresa e i soci mantengono il costo fiscale delle partecipazioni originariamente possedute senza doppie deduzioni o salti d’imposta.

Viene però ribadito che, ai fini dell’imposta di registro, per stabilire se la scissione non sottenda in realtà una cessione d’azienda, non si fa riferimento all’art. 10-bis della l. 212/00, ma all’art. 20 del Dpr 131/86, che guarda alla causa concreta dell’operazione complessiva.