Con la newsletter di giugno, pubblicata nel proprio sito, l’Organismo italiano di contabilità si è espresso in merito alla contabilizzazione delle rimanenze di magazzino.
I beni che rientrano nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui si verifica il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito. È questo il principio affermato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in risposta ad una richiesta di chiarimento relativa alla contabilizzazione dei ricavi.
La richiesta di chiarimento riguarda società che operano sulla base dei seguenti modelli di business:
- acquisto di materie prime e contestuale rivendita;
- acquisto di materie prime e vendita successiva con stipula di derivati di copertura al fine di neutralizzare il rischio di prezzo;
L’OIC ricorda che, ai fini della rilevazione dei ricavi, si deve fare riferimento all’OIC 15 “Crediti”, in particolare, al paragrafo 29, il quale precisa che i crediti originati da ricavi per la vendita di beni sono rilevati in base al principio di competenza quando si verificano le seguenti condizioni:
- il processo produttivo dei beni è completato; e
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento dei rischi e dei benefici. Si ricorda che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche quello dei benefici.
In conformità a quanto stabilito dall’OIC 15, anche i paragrafi 16 e seguenti dell’OIC 13 “Rimanenze” prevedono che i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento del rischi e dei benefici connessi al bene acquisito. Di conseguenza, qualora la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione) non iscriverà in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto della materia prima; dovrà però procedere alla rilevazione contabile delle commissioni ad essa spettanti e dei ricavi derivanti da eventuali servizi prestati.
Nell’ipotesi opposta, in cui la società assuma i rischi e i benefici relativi all’acquisizione della materia prima, ancorché con rischio di prezzo neutralizzato da contratti derivati, i ricavi della vendita e i costi d’acquisto della materia prima rilevano ai fini del bilancio; i derivati sono contabilizzati in base a quanto previsto dall’OIC 32, “Strumenti finanziari derivati”.