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La Corte di Giustizia UE, con la sentenza dell’11 Maggio 2017, si è espressa sul significato da attribuire, nell’ambito doganale, al termine “spese di trasporto”.

Con la sentenza dell’11 Maggio 2017, la Corte di Giustizia si è espressa sul significato da attribuire all’espressione “spese di trasporto”, contenuta alla lettera e, punto i), dell’articolo 32 del cosiddetto Codice Doganale Comunitario. In particolare, secondo la Corte di Giustizia Europea, tale espressione deve comprendere anche “il supplemento fatturato dallo spedizioniere all’importatore, corrispondente al margine di profitto e ai costi di tale spedizione, a titolo dei suoi servizi di organizzazione del trasporto delle merci importate verso il territorio doganale dell’Unione europea”.

La sentenza dell’organo giudiziario europeo trae fondamento dall’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994), che stabilisce i principi base sui quali deve reggersi la determinazione del valore in dogana delle merci nei Paesi aderenti.

Tale accordo stabilisce che il valore doganale della merce importata deve essere il valore di transazione, che è costituito dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce quando è venduta per essere esportata nel Paese di importazione; disposizione in seguito recepita dell’articolo 29, comma 1 del Codice Doganale Comunitario.

L’articolo 29 ricorda inoltre che il valore doganale delle merci importate deve raccordarsi con quanto contemplato dalla lettera e, punto i), dell’articolo 32, dello stesso Codice. In pratica, tale valore deve includere anche le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate fino al luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

Premesso che a livello normativo non esiste una nozione di “spese di trasporto”, per i giudici comunitari tale espressione deve.

  • essere considerata una definizione autonoma del diritto tributario;
  • essere interpretata considerando lo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi nonché del contesto all’interno del quale rientra tale articolo.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, le “spese di trasporto” devono comprendere tutte le spese, “principali o accessorie”, connesse allo spostamento delle merci verso il territorio doganale”; nel caso di specie quindi anche il supplemento allo spedizioniere per il trasporto della merce rientra nel valore doganale delle stessa.