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Con l’ordinanza 8981/2017, la Cassazione ha ritenuto illegittimo il recupero del costo di pubblicità inferiore ai 200 mila euro, dato che per la deducibilità di tali costi vige una presunzione legale assoluta.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 8981/2017 ha considerato illegittimo il recupero del costo di pubblicità per un importo inferiore ad euro 200 mila, in quanto per tali oneri vale una presunzione legale assoluta di deducibilità.

Il caso di specie riguardava somme corrisposte da una società ad un’associazione sportiva dilettantistica affinché promuovesse il marchio nel corso di eventi organizzati dalla stessa. L’Agenzia delle Entrate, aveva contestato la deducibilità di tali spese attraverso l’emissione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione i relativi oneri dedotti.

La Cassazione dava ragione al contribuente, ritenendo legittima la deducibilità delle spese di pubblicità e richiamando l’articolo 90, comma 8, della Legge 289/2002, secondo il quale il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, rappresenta per il soggetto erogante e fino all’importo di 200 mila euro annui, spese di pubblicità, dirette alla promozione dell’immagine e dei prodotti.

In pratica, per la Suprema corte la norma sopra citata riconosce una “presunzione legale di inerenza/deducibilità” di tali spese. Il contribuente pertanto è tenuto soltanto a verificare che:

  • il soggetto sponsorizzante sia una compagine sportiva dilettantistica;
  • sia rispettato il limite quantitativo di 200 mila euro;
  • la sponsorizzazione sia diretta a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
  • il soggetto sponsorizzante abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, quale ad esempio l’apposizione del marchio sulle divise, l’esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo di gioco.

Nel caso in esame tali requisiti erano stati tutti osservati con la conseguenza che l’ufficio non poteva disconoscere la deducibilità delle spese sostenute dalla società.

La Cassazione ha quindi chiarito che la Legge ha introdotto una “presunzione assoluta” oltre che della natura di “spesa pubblicitaria”, anche dell’inerenza fino alla soglia di 200 mila euro, con la conseguenza che nessuna diversa valutazione è consentita all’Amministrazione Finanziaria.