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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.8/E del 7 Aprile 2017 chiarisce che per i rimborsi Iva fino all’importo di 30 mila euro non è necessaria la relativa garanzia fideiussoria.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.8/E del 7 Aprile 2017 ha risolto una serie di dubbi in ordine all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di rimborsi Iva.

La Circolare fa riferimento al Decreto Legge n.193/2016, il quale ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2017, l’Iva a credito, che potrebbe emergere dalla dichiarazione Iva annuale o trimestrale, possa essere richiesta a rimborso senza particolari formalità (fatta eccezione per la presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale attraverso il modello TR) fino alla soglia di 30 mila euro. In precedenza, tale limite era di 15 mila euro.

In pratica, con le nuove regole, per ricevere il rimborso dell’Iva fino all’ammontare massimo di 30 mila euro, non sarà più necessaria né l’apposizione del visto di conformità, né la garanzia fideiussoria, né le attestazioni di solidità e continuità aziendale e regolarità contributiva.

Il documento di prassi emanato dall’Amministrazione Finanziaria ha in seguito contribuito a chiarire alcuni dubbi relativi al procedimento applicativo delle nuove norme. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, il nuovo limite di massimo di 30 mila euro, il cui ammontare è dato dalla somma delle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’intero periodo d’imposta (circolare 32/E/2014), è applicabile anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto; pertanto, la nuova soglia è applicabile anche per le domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento, ma per le quali non è ancora stato eseguito materialmente il rimborso.

La Circolare specifica anche che l’incremento dei nuovi limiti non opera per i rimborsi già erogati per i quali le garanzie rilasciate restano a tutela del credito rimborsato per tre anni dalla data di effettuazione del rimborso, oppure se minore, al periodo mancante al termine di decadenza del potere di accertamento.

La richiesta di rimborso presuppone inoltre l’obbligo di corrispondere i relativi interessi che decorrono dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta.

Il versamento degli interessi può, però, essere sospeso nell’ipotesi di ritardata consegna della relativa garanzia.

In questo caso, l’Amministrazione Finanziaria in linea con i precedenti orientamenti riafferma il principio che per i rimborsi già erogati il periodo di sospensione termina e il corso degli interessi riprende, a decorrere dal 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 38-bis dell’Iva.