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Si avvicinano i tempi per la versione definitiva dei 20 principi contabili nazionali, rivisti alla luce della direttiva 2014/56/Ue.

Chiusa la consultazione finale sui circa 20 nuovi Oic, scaglionata a seconda della pubblicazione; si apre ora la fase di stesura della versione definitiva dei nuovi principi contabili nazionali.

Una stesura che non dovrebbe discostarsi molto dalla versione in bozza. Infatti, anche se dalla consultazione sono emersi pareri finalizzati al miglioramento e alla definizione di aspetti di dettaglio, l’impianto dei nuovi principi rimane sostanzialmente confermato. Elemento quest’ultimo che lascia presagire un via libera da parte dell’Oic entro la fine di ottobre o al massimo entro l’inizio di novembre. In seguito, il percorso verso l’entrata in vigore dei nuovi principi contabili nazionali prevede un passaggio presso le autorità competenti (Banca d’Italia, Consob e Ivass) ed è previsto anche un canale di comunicazione aperto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) per la formulazione di un parere con un termine, comunque, contingentato. Tutta l’operazione è destinata, dunque, a chiudersi entro la fine dell’anno in corso.

I nuovi principi contabili cercheranno di andare incontro a un’esigenza di semplificazione, ma con un confine ben preciso. Da un lato, infatti, ci sarà la regola contabile per la quale è la legge ad avere indicato l’Oic come organismo deputato all’emanazione. Dall’altro, con una netta linea di demarcazione, saranno proposti degli esempi per “mostrare” la modalità con la quale il principio contabile si applica al caso concreto, ma questo senza vincolare chi poi è chiamato a seguirlo, bensì con la finalità di dargli un aiuto in più.

Relativamente al risvolto fiscale dei nuovi Oic, è da rilevare l’importanza dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 139 del 2015, in base al quale dall’attuazione delle nuove regole contabili “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Rimane da capire se si potrà arrivare a una “mitigazione” per quegli oneri che dovessero emergere dai nuovi principi contabili nazionali, che consenta una loro deduzione dal punto di vista tributario.

Da sottolineare, infine, come l’Italia si sia adeguata prima degli altri alle novità introdotte dalla direttiva 2014/56/Ue, mentre tuttora il 50% dei Paesi dell’Unione Europea deve ancora conformarsi.