La Cassazione con la sentenza n. 17946, depositata il 13 settembre 2016, conferma la validità della notifica dell’istanza di fallimento inviata all’indirizzo Pec della società cancellata.
La legge fallimentare prescrive che gli imprenditori individuali e collettivi possano essere dichiarati falliti entro un anno dalla notifica dalla cancellazione dai pubblici registri, disponendo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di comparizione delle parti all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. Alcuni tribunali, però, hanno adottato una posizione restrittiva della norma, non ritenendo che la notifica perfezionata all’indirizzo Pec della società cancellata possa garantire adeguata conoscenza legale dell’atto e regolare integrazione del contradditorio.
Il tribunale di Milano, inoltre, con decreto del 12 agosto 2016, ha ribadito che “in caso di società cancellata la notificazione ex articolo 15 della legge fallimentare deve effettuarsi, non diversamente dai soggetti che sono sprovvisti di Pec anche nelle forme ordinarie”.
Tali forme, nella prassi, non sempre assicurano il tempestivo reperimento della ricevute di notifica entro il termine annuale in cui la legge esige la definizione di entrambi i gradi della procedura prefallimentare. Tale complessità del procedimento di notifica presso la sede chiusa di un’impresa o all’indirizzo di residenza di un amministratore ha favorito, quindi, un utilizzo distorto della cancellazione dal Registro delle imprese, al quale alcune aziende hanno fatto ricorso in pendenza di gravi debiti sociali.
Muovendo dalla recente pronuncia n.146 del 2016, con cui la Corte costituzionale ha valorizzato in modo esplicito l’esigenza di coniugare la tutela del diritto di difesa con la celerità e speditezza con cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che “anche nel caso di società già cancellata dal Registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al Registro delle imprese”. La sentenza, peraltro, ha evidenziato la natura meramente residuale delle procedure notificatorie ordinarie, rilevando che, solo nel caso in cui “non risulti possibile la notifica a mezzo Pec”, la debitrice dovrà essere destinataria “direttamente presso la sua sede risultante dal Registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva la sede”.
L’imprenditore che, negligentemente o per incauta strategia elusiva, confidi a torto che la cancellazione dal Registro delle imprese possa costituire rimedio dirimente, potrà subire, dunque l’iniziativa concorsuale dei creditori, anche se irreperibile.