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Nelle società di capitali con una durata eccedente l’aspettativa di vita di un socio (persona fisica), tale soggetto non ha diritto di recesso dalla società.

Con una massima elaborata alla fine dello scorso mese di luglio, i notai del Consiglio notarile di Roma si sono espressi sulla materia del recesso, in caso di durata della società convenuta per un tempo particolarmente lungo. In particolare, la massima stabilisce che se la società di capitali ha una durata eccedente l’aspettativa di vita di un socio (persona fisica), costui non ha diritto di recesso dalla società, come previsto dalla legge nel caso della società che abbia nel proprio statuto una durata non determinata o stabilita a tempo indeterminato.

I notai romani osservano che la facoltà di recesso, nell’ipotesi di durata indeterminata della società, opera come contrappeso rispetto all’assenza del termine di durata: quando è presente un termine di durata la società si scioglie in caso di mancata proroga della scadenza della società, quando invece il termine di durata sia assente, è il socio che può volontariamente sciogliere il proprio vincolo associativo. La stessa disciplina si rintraccia, inoltre, nell’articolo 2285 del Codice civile sul recesso della società di persone, che è sempre possibile, quando “questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”.

Ad avviso dei notai romani, dal confronto dei testi normativi si comprende, dunque, che nelle società di capitali si è preferito offrire al socio la possibilità di recedere solo nell’ipotesi di società contratta a tempo indeterminato; senza accordare il medesimo diritto nell’evenienza in cui la durata della società fosse commisurata alla vita di uno dei soci. La ragione risiede nella differenza strutturale tre la società di persone e quella di capitali, nella quale assume preminenza la struttura organizzativa della società. Ed è questa la ragione per la quale nelle società di capitali si deve fare affidamento su due opzioni nette: la durata determinata senza libero recesso, da una parte, e la durata indeterminata con libero recesso, dall’altra.

I notai fanno notare che, nelle società di persone i soci hanno una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e che questa situazione necessita di un’attenuazione per evitare che il socio rimanga per lungo tempo responsabile delle obbligazioni sociali, senza potersi affrancare da tale gravosa responsabilità. Esigenza non avvertita nelle società di capitali, dal momento che il socio non rischia più del valore della propria partecipazione.