Prime indicazioni operative
Con la nota del 12 marzo 2025, il Ministero del Made in Italy ha fornito alle Camere di Commercio le prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024. La nota del MIMIT precisa che non è possibile la coincidenza dell’indirizzo pec dell’amministratore con quello della società.
Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese.
Per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.
Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata oppure, a propria scelta, dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna impresa o a gruppi di esse.
La comunicazione di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e le successive variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
In caso di inadempimento, sono previste le sanzioni ordinarie previste dall’art. 2630 del Codice Civile (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 per “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese”, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti).
Lo studio Zagarese & Associati è a disposizione per ulteriori approfondimenti.