1) PREMESSA
Le imprese residenti nel territorio dello Stato dovranno adeguarsi alle norme contenute nel decreto legislativo n.24 del 10 marzo 2023 in materia di whistleblowing ovvero di protezione dei soggetti (chiamati whistleblower) che segnalano violazioni della normativa nazionale (o dell’Unione Europea) di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito dell’attività lavorativa prestata all’interno dell’impresa.
2) DESTINATARI DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING
La normativa in esame riguarda gli enti privati, comprese le società, (ed anche pubblici) che:
1. hanno impiegato, nell’ultimo anno, in media almeno 50 lavoratori subordinati
2. pur avendo meno di 50 dipendenti, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I. B e II dell’allegato, consultabili al presente link
3. pur avendo meno di 50 dipendenti e non operando in uno dei settori previsti dalla normativa, rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
3) MODALITÀ DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
L’obbligo sostanziale per l’impresa è quello di istituire un adeguato canale di comunicazione che consenta ai dipendenti di effettuare le segnalazioni.
Tale obbligo deve essere adempiuto:
– entro il 15 luglio 2023 dalle imprese che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati superiore a 249;
– entro il 17 dicembre 2023 dalle imprese che hanno impiegato, nell’ultimo anno, un media di lavoratori subordinati da 50 a 249 ovvero dai soggetti che hanno meno di 50 dipendenti di cui a punti sub b) e c).
Per quanto riguarda il canale di segnalazione invece è importante ricordare che:
a) deve essere affidato ad un soggetto, anche interno all’azienda, in grado di garantire:
– la riservatezza sull’identità del segnalante e sul contenuto della segnalazione;
– fornire opportune istruzioni ai dipendenti sull’utilizzo del canale di segnalazione;
– fornire la prova che la segnalazione sia stata ricevuta;
b) le segnalazioni potranno essere effettuate:
– in forma scritta, anche con modalità informatiche;
– in forma orale mediante sistemi di messagistica vocale o di linee telefoniche ad hoc o, su richiesta, mediante un incontro diretto con il responsabile delle segnalazioni;
c) esiste un canale di segnalazione esterno, gestito dalla piattaforma informatica messa a disposizione dall’ANAC e potrà essere utilizzato nel caso in cui:
– non sia obbligatorio avere un canale interno o quando questo non risulta conforme a quanto indicato nei punti precedenti;
– il segnalante non abbia ricevuto risposta dal canale interno;
– la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
4) SANZIONI
Il mancato rispetto della disciplina in commento e dei termini di adeguamento comporta una sanzione che va da 10.000,00 a 50.000,00 euro a cui si aggiungono sanzioni specifiche previste dal sistema disciplinare del d.lgs. 231/2001 qualora adottato.
Riepilogando:
Di cosa si tratta? |
Implementazione di un canale di segnalazione degli illeciti |
Quali sono le scadenze? | Entro il 15 luglio 2023, per le Società che occupano più di 250 lavoratori subordinati |
Entro il 17 dicembre 2023, per le Società che occupano fino a 250 lavoratori subordinati | |
Chi è interessato? | Le imprese che hanno impiegato durante l’anno in media 50 dipendenti |
Imprese con meno di 50 dipendenti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I. B e II dell’allegato | |
Le imprese con meno di 50 dipendenti che adottano il modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001 | |
Quali sono le sanzioni? | Da 10.000,00 a 50.000,00 euro |
Specifiche previste nel sistema disciplinare del d.lgs. 231/2001 |
Per una discussione più approfondita i professionisti dello Studio sono a Vostra disposizione.