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1 PREMESSA
La Legge 29 dicembre 2022, n.197, ha introdotto diversi provvedimenti con l’obiettivo di conciliare le posizioni debitorie dei contribuenti con le pretese dell’Amministrazione finanziaria. Con riferimento alle controversie tributarie, i principali strumenti riguardano la definizione agevolata (commi da 186 a 205), la conciliazione agevolata (commi da 206 a 212) e la rinuncia agevolata al ricorso in cassazione (commi da 213 a 218).
Tali disposizioni sono state oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche delle tre modalità di definizione agevolata.

2 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
Tale definizione consente di risolvere le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023, di natura tributaria, nelle quali una delle parti coinvolte è rappresentata dall’Agenzia delle entrate, oppure dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2.1 Ambito di applicazione
Sono definibili tutte le liti pendenti, cioè non passate in giudicato, purché concernenti questioni afferenti alla giurisdizione tributaria. Il comma 186, infatti, non contiene specificazioni circa gli atti definibili. A tal proposito, è importante ricordare che il ricorso alla definizione agevolata non sospende automaticamente il giudizio ma viene richiesto al contribuente che voglia avvalersene, di presentare al giudice apposita istanza per evitare che il processo continui il suo iter e si arrivi alla sentenza che renderebbe nulla la richiesta di definizione già inoltrata all’Agenzia delle entrate. Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è fissato al 10 luglio 2023.

Sono invece espressamente dichiarati non definibili:
– le controversie riguardanti il disconoscimento di agevolazioni tributarie;
– le controversie relative al recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero;
– le controversie riguardanti l’IVA riscossa sulle importazioni e le somme relative agli Aiuti di Stato ricevuti e non spettanti.
Quanto alla pendenza della lite, il comma 192, prevede che il ricorso in primo grado debba essere stato notificato alla controparte, alla data del 1° gennaio 2023 e, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, non debba essere stata pronunciata alcuna sentenza definitiva sulla controversia.

2.2 Procedimento per la definizione agevolata
La definizione agevolata avviene con il pagamento di un determinato importo rapportato al valore della controversia che può ridursi sino al 5%, ad esclusione di eventuali sanzioni ed interessi, a seconda di diversi fattori quali il grado di giudizio raggiunto dalla controversia e gli esiti ottenuti, quali la parziale o totale vittoria o soccombenza del contribuente dinnanzi alle giurisdizioni tributarie.
Quanto alla richiesta di accesso alla definizione agevolata e al suo perfezionamento, il contribuente deve presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate e, dopo aver definito la controversia, deve procede al pagamento entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto. Qualora tale importo superi i 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Con il pagamento della prima rata, entro il 30 giugno 2023, si perfeziona la definizione e sulle rate successiva alla prima, si applicano gli interessi legali. Inoltre, il contribuente, entro il 10 luglio 2023, può chiedere la sospensione del giudizio.
Non è possibile ricorrere alla compensazione.

2.3 Sospensione dei giudizi
In base al comma 197, le controversie tributarie non sono sospese, salvo che il contribuente dichiari espressamente al giudice di volersi avvalere della definizione agevolata; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Ciò è condizionato, dunque, all’obbligo di presentazione della domanda e di versamento entro il 30 giugno 2023.

3 CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
In alternativa alla definizione agevolata, la legge di Bilancio prevede la conciliazione agevolata delle controversie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023), innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado: nel caso di accordo con l’ufficio, saranno dovute le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto, gli interessi e gli eventuali accessori.
L’accordo conciliativo può riguardare anche le controversie pendenti in Cassazione, per cui è sempre previsto il pagamento delle imposte per intero e le sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto per legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
Inoltre, così come per il primo caso, anche l’accordo conciliativo non può essere concluso per le controversie riguardanti il disconoscimento di agevolazioni tributarie, relative al recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero ovvero riguardanti l’IVA riscossa sulle importazioni e le somme relative agli Aiuti di Stato ricevuti e non spettanti.

3.1 Procedimento e perfezionamento dell’accordo conciliativo
Entro la data del 30 giugno 2023, le parti sottoscrivono un accordo, ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. n .564/1992, in base al quale “le parti depositano in giudizio – di primo o di secondo grado – una “istanza congiunta”, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della controversia. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento” (rif. Par. 5, circ. n. 2/E/23). Quanto al pagamento, il comma 208, prevede che il versamento può essere effettuato integralmente o in 20 rate trimestrali, con la maturazione degli interessi legali a partire dalla seconda rata, a patto che le somme vengano versate entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. Anche in questo caso non è ammessa la compensazione.

4 RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
Infine, solo nel caso di ricorso per Cassazione, il contribuente può rinunciare, entro il 30 giugno 2023, al ricorso, a seguito di un accordo transattivo con la controparte in giudizio. La rinuncia comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, oggetto principale dell’accordo, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori e si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

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