Il 29 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 20 a commento delle modifiche del DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) per chiarire i termini e le metodologie di presentazione delle note di variazione IVA dipendenti da procedure concorsuali.
Termini per l’emissione della nota di variazione
Il Legislatore, con le modifiche introdotte all’art. 26 del DPR 633/1972, ha disposto che la nota di variazione in diminuzione ai fini IVA può essere emessa dalla data di apertura delle seguenti procedure concorsuali, senza che sia necessario attenderne l’esito, ossia dalla data:
– della sentenza dichiarativa del fallimento;
– del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
– del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
– del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Il limite temporale massimo per l’emissione della nota di variazione è rappresentato dal termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva riferita all’anno di apertura della procedura. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni esempi, proposti dalla stessa Agenzia delle Entrate per una maggiore comprensione della disciplina in oggetto:
– se la nota è emessa nel 2021, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con il modello IVA 2022 per il 2021;
– se la nota è emessa nei primi quattro mesi del 2022, l’anzidetto diritto può essere esercitato al più tardi con il modello IVA 2023 per il 2022.
Qualora fossero state attivate procedure esecutive individuali, la variazione in diminuzione IVA resta subordinata all’esito infruttuoso delle stesse. In tali fattispecie, il creditore dovrà attendere il verbale del giudice per il pignoramento dei beni del debitore dal quale risulti l’irreperibilità del debitore, la mancanza di beni da pignorare, l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore oppure che per tre volte l’asta per la vendita dei beni pignorati è andata deserta.
DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO
La disciplina precedentemente descritta si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021. Per tutti i casi precedenti a detta data si dovrà fare ancora riferimento alla precedente disciplina recata dal previgente articolo 26 del DPR 633/1972.
CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA TEMPISTICA
Al superamento del limite temporale precedentemente descritto, riguardo l’emissione della nota di variazione in diminuzione, non è possibile inviare una dichiarazione integrativa IVA come istituto alternativo per il recupero dell’imposta.
PREVENTIVA INSINUAZIONE DEL CREDITORE AL PASSIVO
Secondo i giudici della CGUE (Corte di Giustizia dell’Unione Europea), i quali si sono espressi con la sentenza del 11 giugno 2020, causa C-146/19, per garantire il principio di neutralità dell’IVA, la presentazione della nota di variazione in diminuzione e quindi anche la detrazione dell’imposta non incassata, può essere operata nei termini e nei limiti previsti precedentemente, anche senza insinuazione del creditore al passivo. L’Agenzia delle Entrate, superando le posizioni assunte con precedenti documenti di prassi, conferma che l’emissione della nota di variazione in diminuzione (a decorrere dalla data di avvio della procedura concorsuale) e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non risulta preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente.
Per una discussione più approfondita i professionisti dello Studio sono a Vostra disposizione.