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A partire dal 1° gennaio 2022 i soggetti obbligati alla presentazione dell’Esterometro e dei modelli Intrastat dovranno adeguarsi alle nuove direttive dell’Agenzia Dogane e Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate, di seguito le principi novità.

Quanto all’ESTEROMETRO ovvero il modello di comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, si ricorda che:

  • per il primo semestre 2022, l’invio dei dati avviene secondo le modalità ancora vigenti; mentre, a partire dal 1° luglio 2022 diventa effettivo l’obbligo di trasmissione dei dati per mezzo del Sistema di Interscambio (SDI), nel formato della fattura elettronica;
  • per il secondo semestre 2022, muteranno i termini dell’adempimento, essendovi l’obbligo di invio dei dati nei termini di emissione delle fatture o dei corrispettivi (per le operazioni attive) ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento o al momento di effettuazione (per le operazioni passive).

Quanto ai modelli INTRASTAT ossia i modelli dichiarativi riportanti le informazioni sulle operazioni intracomunitarie di vendita e acquisto, tra soggetti titolari di partita IVA, si rammenta che:

  • è abolito l’obbligo di presentazione mensile del modello INTRA acquisiti intracomunitari di beni (Intra 2-bis) nel caso in cui l’ammontare totale degli acquisti intracomunitari, calcolato con cadenza trimestrale, sia inferiore a 350.000 euro. È stata, così, innalzata la soglia di esenzione che era fissata in euro 200.000;
  • cessa l’obbligo di presentazione del modello Intra 2-bis con cadenza trimestrale. Si ricorda che tale adempimento era obbligatorio nel caso in cui l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni relativi ai quattro trimestri precedenti (al periodo di riferimento) fosse stato superiore a 200.000 euro;
  • per il modello Intra 2-quater, relativo agli acquisti intracomunitari di servizi rimangono invariati gli obblighi di presentazione e la soglia di esenzione (100.000 euro) ma, anche in questo caso è stato abrogato l’obbligo di presentazione trimestrale;
  • negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Intra 2-bis) la rilevazione delle informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta diventa facoltativa; oltre agli ultimi due dati, per il modello relativo ai servizi ricevuti (Intra 2- quater) diventa facoltativa anche la rilevazione delle informazioni relative alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento;
  • ai fini statistici, negli elenchi relativi alle cessioni (Intra 1-bis) sarà necessario indicare il dato relativo al Paese di origine delle merci.

Le indicazioni sopra riportate si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. Ne consegue che sono confermate le precedenti modalità̀ di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all’ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25 gennaio 2022.

Riportiamo, infine, due casi particolari:

  • in tema di “call-off stock “e cioè degli invii dei beni a deposito, è introdotta la nuova sezione 5 del modello Intra-1 per rilevare i dati relativi all’identità ed al numero di identificazione IVA dei soggetti destinatari;
  • sono stati aboliti, gli obblighi di compilazione dei modelli Intrastat per le cessioni di beni verso San Marino effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2021 (Intra 1- bis e Intra 1-ter), anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo. L’obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni con controparti sammarinesi, decorre invece dal 1° luglio 2022.

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