Il Decreto-legge “energia”, pubblicato in data 1 marzo 2022 sulla Gazzetta Ufficiale, tra le varie novità, introduce delle importanti misure per sostenere le imprese colpite dal rincaro dei prezzi dell’energia e riapre i termini, per alcuni soggetti, della rivalutazione di partecipazioni e terreni edificabili e con destinazione agricola, rendendo così meno onerosa la tassazione in caso di cessione.
AZZERAMENTO DEGLI ONERI DI SISTEMA E ALIQUOTA IVA DEL GAS 5%
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del Decreto, sia le famiglie che le imprese possono usufruire dell’azzeramento, in bolletta, degli oneri di sistema: l’ARERA, l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha infatti previsto di annullare per il secondo trimestre 2022 le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche, che abbiano potenza pari o superiore a 16,5 kW.
Per quanto concerne l’aliquota IVA, è previsto che venga mantenuta, per il secondo trimestre 2022, pari al 5% relativamente al consumo di gas naturale. È importante ricordare, poi, che l’aliquota rimarrà tale anche se il calcolo dei consumi, in bolletta, è stato effettuato su dati reali o stimati; pertanto, l’agevolazione verrà estesa anche ad un successivo e probabile ricalcolo.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE
Quanto alle misure specifiche per le imprese, agli articoli 4 e 5 è stato disposto che le imprese “energivore” (rientranti nell’articolo 3 del decreto MEF del 21 dicembre 2017, per quanto riguarda il consumo di energia elettrica e di cui si allega il testo alla presente circolare, e l’articolo 3 del decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 21 dicembre 2021, anch’esso in allegato) possono usufruire di un credito d’imposta pari al 20% delle spese per l’energia elettrica relative al secondo trimestre 2022, solo se risulta che il prezzo medio di acquisto del primo trimestre 2022 sia superiore del 30% rispetto allo stesso periodo (primo trimestre) del 2019.
Il credito d’imposta per il consumo di gas naturale, invece, è fissato al 15% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 a patto che l’incremento medio dei prezzi, calcolato in base al valore di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) e pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici, sia superiore del 30% rispetto al prezzo medio relativo al primo trimestre 2019. Dall’agevolazione è escluso l’acquisto di gas naturale destinato ad usi termoelettrici.
PROROGA SACE E FONDO DI GARANZIA
La misura, delineata all’articolo 8, prevede che chiunque abbia esigenze di liquidità legate al caro energia possa accedere alle garanzie della SACE o del Fondo di garanzia (a seconda della dimensione dell’impresa) senza dover corrispondere, fino al 30 giugno, la commissione introdotta dalla legge di Bilancio 2022 per i beneficiari dei prestiti garantiti.
RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
Anche per l’anno 2022, le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, le società semplici, gli enti non commerciali privi di stabile organizzazione in Italia e gli enti non residenti hanno la possibilità di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, al di fuori del regime di impresa, arti e professioni, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67, co. 1 lett. a) e c-bis) del TUIR, qualora i terreni o le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso.
La rivalutazione consiste nella possibilità di assumere al posto del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva calcolata sul “valore di perizia” previsto per:
– partecipazioni societarie in società non quotate;
– terreni agricoli o edificabili.
È necessario che il contribuente, entro la scadenza del 15 giugno 2022:
– faccia predisporre ad un professionista abilitato una perizia di stima del valore della partecipazione (qualificata e non qualificata) o del terreno (agricolo o edificabile);
– abbia versato l’imposta sostitutiva del 14% sull’intero valore periziato.
È possibile eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo entro il 15 giugno 2022, 15 giugno 2023, 15 giugno 2024. Si ricorda inoltre che, secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/2011, per il perfezionamento fiscale dell’operazione di rivalutazione, è necessario che il contribuente versi almeno la prima rata dell’imposta sostitutiva.
L’alternativa alla rivalutazione con affrancamento mediante il versamento dell’imposta sostitutiva è l’ordinario regime di tassazione del capital gain. Come stabilito dalla legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019 qualsiasi cessione di partecipazioni, che comporti il realizzo di una plusvalenza, viene tassata mediante applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 26%, da applicare al differenziale tra il costo fiscale della partecipazione e il prezzo di vendita realizzato. Sarà quindi opportuno valutare di volta in volta quale normativa risulti più conveniente applicare, in base ai valori economico-finanziari del caso specifico.
imprese a forte consumo di gas