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In data 15 ottobre 2021, il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto-legge, di cui si riporta il testo completo in appendice, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, di accompagnamento alla Legge finanziaria 2022. Il decreto è entrato in vigore il 22 ottobre 2021 e tra i provvedimenti fiscali che meritano particolare attenzione, segnaliamo:

  • la semplificazione della disciplina del Patent Box;
  • la sanatoria per l’indebito utilizzo del credito R&D;
  • la proroga dei termini per le cartelle di pagamento.

Una nuova disciplina va di fatto a sostituire il Patent Box, il cui regime viene derogato. Ricordiamo brevemente che esso consentiva ai titolari di reddito d’impresa, mediante una variazione in diminuzione ai fini IRES nella dichiarazione, di sottoporre a tassazione agevolata i redditi derivanti dall’impiego degli asset immateriali, ad esclusione dei marchi. La nuova misura, al pari della precedente disciplina, si applica ai soggetti titolari di reddito d’impresa, per un periodo d’imposta massimo di cinque anni, non è revocabile ma rinnovabile.

Il nuovo regime prevede una maggiorazione del 90% della deducibilità, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software  protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, a condizione che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. Inoltre, i vantaggi, non si limitano alla “maxi-deduzione”, ma comprendono anche l’esenzione dal pagamento della sanzione per infedele dichiarazione in caso di ripresa fiscale, se il contribuente è in grado di fornire la documentazione idonea a giustificare la deduzione, inviata nei termini stabiliti all’Agenzia delle Entrate, qualora fosse intrapresa nei suoi confronti l’attività di accertamento.

L’adesione al nuovo regime può essere effettuata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale e solo se non si è già scelto di aderire al vecchio regime del Patent Box. Inoltre, l’adesione comporta l’automatica esclusione dalla fruizione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, ma solo in relazione ai medesimi costi.

Sulle modalità attuative, invece, non sono state ancora fornite disposizioni specifiche ed è per questo che, al decreto, seguirà un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di indebito utilizzo del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo, è possibile regolarizzare le posizioni debitorie verso il Fisco. Si potrà, infatti, restituire il bonus indebitamente utilizzato in compensazione, per l’arco temporale che va dall’anno d’imposta 2015 all’anno 2019, senza versare sanzioni ed interessi. Questa possibilità è stata estesa anche alle imprese già destinatarie di atti impositivi o di recupero, che non siano stati ancora definiti alla data di entrata in vigore del decreto.

La sanatoria permette quindi di correggere gli errori di qualificazione e quantificazione delle spese di ricerca e sviluppo, ma non concede questa possibilità nei casi in cui il credito d’imposta in compensazione maturi a seguito di condotte fraudolente.

Per accedere alla sanatoria sarà necessario presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, con l’indicazione dei periodi d’imposta interessati, gli importi del credito da restituire e tutte le informazioni inerenti alle attività e alle spese agevolate.

Sono poi state fornite indicazioni sulle modalità di definizione della sanatoria per la quale non si possono compensare altri crediti e, per i soggetti interessati da atti istruttori, atti di recupero o provvedimenti impositivi non definitivi, non c’è alcuna possibilità di rateizzare i pagamenti come, invece, previsto per coloro che non li hanno ricevuti. I soggetti che scelgono la rateizzazione come metodo di restituzione del bonus devono adempiere ad ogni scadenza. Si ricorda che anche nel caso di pagamento della prima rata, ma di mancato versamento delle due successive, è prevista l’iscrizione a ruolo delle somme residue dovute, maggiorate della sanzione del 30% e degli interessi legali.

Il termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 è prorogato, da sessanta a centocinquanta giorni. La misura però non ha portata generale, ma è circoscritta all’obbligo di pagamento derivante dal ruolo di cui all’art. 25, comma 2, DPR 602/73; sono quindi escluse proroghe agli accertamenti esecutivi così come agli avvisi di addebito INPS. La proroga ritarda anche il termine per la maturazione degli interessi di mora e per l’inizio dell’esecuzione forzata nei casi di mancato adempimento al ruolo.

Inoltre, rammentiamo che la proroga inizia dal giorno di notifica della cartella di pagamento e non incide sul termine del ricorso che rimane quello dei sessanta giorni di cui all’art. 21 del D.lgs. 546/92. Inoltre, è possibile, anche se non espressamente menzionato, chiedere la rateazione dei ruoli entro il termine di scadenza prorogato. Tale richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021 e comporta anche delle facilitazioni. Nello specifico è elevato da 60.000 euro a 100.000 euro il limite entro cui non occorre dimostrare la difficoltà economica e la decadenza dal beneficio della rateazione si verifica al mancato pagamento di diciotto rate e non dieci, come previsto dalla normativa previgente al decreto in commento.

I soggetti IRES ed IRPEF (in contabilità ordinaria), possono usufruire della Super ACE. L’agevolazione in oggetto consiste nel potenziamento dell’ACE, introdotta con il decreto “Sostegni-bis” convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106, che aumenta il coefficiente di remunerazione al 15%, in luogo del 1,3% ordinario.

La super ACE spetta solo con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e pone quale presupposto l’effettuazione di incrementi patrimoniali quali:

– i conferimenti in denaro dei soci;

– le rinunce dei soci ai crediti;

– l’accantonamento di utili a riserva.

Gli incrementi, per il 2021, rilevano per l’intero ammontare e quindi non vale il computo ordinario pro-rata temporis, in base alla data di effettivo versamento se si tratta di conferimenti in denaro. Inoltre, gli incrementi patrimoniali sono agevolabili fino ad un limite massimo di euro 5.000.000, indipendentemente dall’importo del Patrimonio netto risultante dal bilancio. Il rendimento nozionale massimo ammonta, quindi, a 750.000,00 euro, a cui corrisponde un risparmio d’imposta massimo, per i soggetti IRES, di 180.000,00 euro. L’eventuale eccedenza è agevolata con l’ACE ordinaria (con coefficiente dell’1.3%).

Il beneficio corrispondente alla “super” ACE è fruito dall’impresa, alternativamente:

– secondo le regole ordinarie dell’ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF;

– quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES.

La materiale quantificazione del beneficio non varia a seconda dell’opzione prescelta, ma nel secondo caso esso è disponibile in via anticipata.

Quanto alle modalità e ai tempi per l’utilizzo del credito d’imposta, la comunicazione deve essere presentata all’AdE, con modalità esclusivamente telematiche, dal 20 novembre 2021 e sino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021. L’Agenzia, successivamente, avrà 30 giorni di tempo per il riconoscimento del credito.

Le imprese, se approvato e concesso il credito, possono optare, alternativamente:

– per l’utilizzo, senza limiti di importo, in compensazione F24;

– per la richiesta di rimborso;

– per la cessione a terzi.

Infine, rammentiamo che si è obbligati a retrocedere il beneficio se, nei due periodi d’imposta successivi a quello agevolato (quindi entro il 31 dicembre 2023), la società procede a riduzioni del Patrimonio netto diverse da quelle dovute al conseguimento di perdite. Anche se non risultano indicazioni specifiche nel testo di legge, non dovrebbe esservi alcun obbligo di “riversamento” del risparmio fiscale fruito se, pur a fronte di distribuzioni di utili e quindi riduzioni del Patrimonio netto, la società rilevi incrementi almeno di pari ammontare rispetto a quelli sui quali è stata concessa l’agevolazione.

Appendice: Decreto Legge 146 del 21.10.2021