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In data 6 ottobre 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato tre distinti Decreti Direttoriali dove stabilisce modelli, contenuti e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0

Il modello relativo al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese va compilato con riferimento alle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla Legge n. 232 del 2016 e gli investimenti di cui all’allegato B alla Legge n. 232 del 2016.

Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021. Con riferimento, invece, agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art.1, commi da 1056 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020, la comunicazione va presentata entro il 30 novembre 2021.

Si fa presente che dovrà essere indicata l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Credito d’imposta per gli investimenti in R&D

Il modello relativo al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo richiede una netta distinzione della attività agevolabili tra:

– investimenti in attività di R&S, di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019;

– investimenti in attività di IT, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019;

– investimenti in attività di IT 4.0, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;

– investimenti in attività di IT green, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;

– investimenti in attività di Design e ideazione estetica di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019.

Quanto al termine per l’invio, è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento dell’investimento: per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il termine è fissato al 31 dicembre 2021; per gli investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, il termine è stabilito entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Si fa presente che, anche per le attività di R&D, dovrà essere indicata l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Credito d’imposta Formazione 4.0

Il modello di comunicazione, al pari degli altri, richiede la compilazione con i dati relativi alle attività formative e nello specifico:

– indicazione delle tecnologie abilitanti 4.0 ex articolo 3, D.M. 04.05.2018;

– ambiti aziendali di declinazione di tali tecnologie di cui all’allegato A, L. 205/2017;

– modalità di erogazione delle attività formative, interna o esterna;

– importo complessivo delle spese ammissibili;

– eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Quanto al termine per l’invio, è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento dell’investimento: per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il termine è fissato al 31 dicembre 2021; per gli investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, il termine è stabilito entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Per una discussione più approfondita i professionisti dello Studio sono a Vostra disposizione.