Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.7.2020 n. 231 sono stati forniti, fra l’altro, i seguenti chiarimenti in merito alla possibilità per i soggetti passivi di rettificare l’originaria richiesta di rimborso del credito annuale IVA, al fine di utilizzare tale importo in detrazione.
Come precisato dalla precedente prassi amministrativa (es. circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2015 n. 35), il soggetto passivo deve presentare una dichiarazione integrativa, se vuole modificare la scelta effettuata in ordine alla destinazione del credito IVA, al fine di:
- ridurre l’importo del quale è stato chiesto originariamente il rimborso;
- oppure, incrementare l’ammontare chiesto a rimborso diminuendo proporzionalmente quello da utilizzare in compensazione o da riportare nell’anno successivo.
- A seguito delle novità introdotte dall’art. 5 del DL 193/2016, la dichiarazione IVA integrativa “a favore” del soggetto passivo può essere presentata non oltre i termini di decadenza per l’accertamento stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72, ossia:
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi;
- non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2016.
Seppure l’art. 8 del DPR 322/98 non disponga nulla in merito alla possibilità di variare la scelta relativa all’utilizzo del credito IVA, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale facoltà è ammessa, analogamente a quanto chiarito nei predetti documenti di prassi anteriori alle modifiche normative apportate dal DL 193/2016. Di conseguenza, i rinvii operati dagli stessi alla disciplina della dichiarazione integrativa “a favore” devono intendersi riferiti alle disposizioni attualmente vigenti previste dall’art. 8 co. 6-bis ss. del DPR 322/98.
Nel caso esaminato, pertanto, la modifica della scelta sull’utilizzo del credito (da rimborso a detrazione/compensazione) manifestata originariamente nella dichiarazione IVA per il 2016 può avvenire, a condizione che:
- il rimborso non sia stato ancora eseguito;
- sia presentata una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72;
- sia indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa (si vedano, in proposito, le istruzioni relative ai quadri VL e VN del modello IVA).