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Relativamente ai termini di versamento, l’art. 68 del DL n. 18 del 2020 stabilisce che, in relazione agli avvisi di accertamento esecutivi, agli avvisi di addebito INPS e alle cartelle di pagamento, se il termine cade dall’8.3.2020 al 31.5.2020, il pagamento può avvenire entro il 30.6.2020.

Sul punto, la circ. dell’Agenzia delle Entrate del 13.4.2020 n. 8 conferma che nessuna sospensione è prevista per i termini di pagamento di atti di accertamento o di liquidazione in tema di imposte d’atto (ad esempio, successioni, donazioni).

Ove i menzionati atti siano definiti mediante acquiescenza di cui all’art. 15 del DLgs. n. 218 del 1997, considerato che il termine è connesso al ricorso, opera tuttavia la sospensione dal 9.3.2020 all’11.5.2020.

Viene poi confermato, in merito all’accertamento con adesione, che la sospensione dei 90 giorni del termine per il ricorso scaturente dalla relativa istanza si cumula con la sospensione dei termini processuali, dal 9.3.2020 all’11.5.2020.

Occorre rilevare che, secondo il censurabile orientamento espresso dalla precedente circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 5 per gli avvisi di accertamento esecutivi (art. 29 del DL 78/2010) opera il solo art. 83 del DL 17.3.2020 n. 18, e non il precedente art. 68. Di conseguenza, i contribuenti non beneficiano della proroga al 30.6.2020, ma unicamente della sospensione dei termini dal 9.3.2020 all’11.5.2020.