In merito al regime fiscale delle assegnazioni di azioni, l’Amministrazione finanziaria interviene sul momento impositivo in cui si considera conseguito il reddito di lavoro dipendente derivante da stock option.
In particolare, si conferma che rileva la data di assegnazione delle azioni e che quest’ultima coincide con quella di esercizio del diritto di opzione (exercise date), a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le equivalenti annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo.
I redditi di lavoro dipendente derivanti dalle attribuzioni di azioni, trattandosi di compensi in natura, devono essere valorizzati secondo quanto previsto dall’art. 51 co. 3 del TUIR, che rimanda al “valore normale” di cui al precedente art. 9.
Di conseguenza, il reddito imponibile è dato dalla differenza tra:
- il “valore normale” delle azioni;
- il prezzo pagato all’exercise date.
A questi fini, non rileva il fatto che la cessione delle azioni venga limitata da particolari condizioni contrattuali. Nel caso di specie, il dipendente si trovava nella condizione di c.d. “bad leaver”, ossia di un soggetto che si vede depotenziate le stock option quando decide di uscire dalle società del gruppo, per cause diverse da morte, inabilità o raggiungimento dell’età pensionabile.
Tuttavia, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, tale circostanza non produce effetti sul momento impositivo.